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Smart working, dal 7 aprile nuove regole: scattano sanzioni per le imprese

Novità in materia di salute e sicurezza con l’adempimento di obblighi datoriali per i dipendenti che utilizzano il lavoro agile. Entrano in vigore martedì 7 aprile 2026 le nuove disposizioni sul lavoro agile introdotte dalla prima legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese (legge n. 34/2026, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 23 marzo scorso).

L’art. 11 interviene in modo significativo sulla disciplina dello smart working, rendendo obbligatoria per il datore di lavoro l’informativa scritta e introducendo un sistema sanzionatorio specifico in caso di inadempimento. L’informativa “non si esaurisce in un adempimento formale – si legge nel documento di approfondimento realizzato dalla Fondazione Consulenti del lavoro – ma diviene il veicolo attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce al lavoratore conoscenze, consapevolezza e strumenti operativi per la gestione dei rischi. Il lavoratore, a sua volta, è chiamato a svolgere un ruolo attivo e responsabile, in coerenza con l’impostazione partecipativa che caratterizza l’intero sistema prevenzionistico”.

Il lavoro agile, o smart working, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli orari e spaziali e da un’organizzazione per obiettivi, definita tramite accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Si tratta di uno strumento che favorisce la conciliazione tra vita privata e lavoro, contribuendo allo stesso tempo a migliorare la produttività. Proprio la sua natura “diffusa”, spesso al di fuori dei locali aziendali, ha reso necessario un aggiornamento della disciplina.

La nuova legge chiarisce un principio fondamentale: anche quando il lavoro viene svolto da remoto — a casa, in spazi di co-working o in altri ambienti non direttamente controllati — resta in capo al datore di lavoro la responsabilità di garantire condizioni adeguate di sicurezza.

Per adempiere agli obblighi previsti, le aziende dovranno fornire almeno una volta all’anno un’informativa scritta al lavoratore che dovrà includere i rischi generali e specifici legati al lavoro agile, i pericoli connessi all’uso di dispositivi elettronici (computer, smartphone, videoterminali), i rischi di affaticamento visivo e problemi posturali, lo stress lavoro-correlato, le indicazioni per una corretta organizzazione dell’ambiente domestico. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza del lavoratore e promuovere comportamenti sicuri anche al di fuori dell’ufficio.

L’informativa in realtà non rappresenta una novità assoluta. Era già prevista dalla normativa sul lavoro agile e la legge sulle Pmi ne rafforza l’efficacia, trasformandola da adempimento formale a obbligo perentorio.

La mancata consegna o il mancato aggiornamento annuale diventano infatti violazioni sanzionabili nell’ambito del Testo unico sulla sicurezza. La disciplina sanzionatoria in caso di mancata ottemperanza può prevedere per i datori di lavoro l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

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