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Accertamento dell’illegittimità del licenziamento

L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO RICHIEDE UNA COMPLETA ANALISI SULLA GRAVITA’ DEL FATTO – E sull’elemento intenzionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 7419 del 14 aprile 2016, Pres. Stile, Rel. Esposito).

Stefano S. dipendente della Saimare Spa è stato licenziato per avere preso servizio, il 10 luglio 2009, alle ore 11.30, con notevole ritardo. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Napoli, sostenendo che il ritardo era dovuto al protrarsi della prestazione lavorativa nella sera precedente per effetto di un incidente verificatosi durante l’imbarco delle autovetture. Il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando che dall’istruttoria svolta era risultata la non veridicità della giustificazione addotta per il ritardo. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte napoletana, tra l’altro, per avere omesso qualsiasi apprezzamento del grado della colpa o anche dell’elemento intenzionale nonché dell’effettiva gravità dell’infrazione. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7419 del 14/4/2016 Pres. Stile, Rel. Esposito) ha accolto il ricorso rilevando che mancava nella sentenza impugnata una compiuta analisi in ordine alla gravità del fatto contestato, alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario (anche in relazione alla successiva condotta sostanziatasi nella menzogna). In particolare risulta omesso l’apprezzamento del grado della colpa o dell’elemento intenzionale, così come anche la valutazione della rilevanza dell’omissione in relazione al ruolo assegnato al lavoratore e alle mansioni affidategli. Deve in proposito rilevarsi – ha affermato la Corte – che “l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’art. 2119 o all’art. 2106 cod. civ., che dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca”. La Suprema Corte ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

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