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Sicurezza sul lavoro: arriva il nuovo accordo per la formazione RSPP e ASPP

Forse è stato all’insegna del “Meglio prevenire che curare”, essenza del principio di precauzione per antonomasia, che il 7 Luglio 2016 è stato rivisto e approvato l’Accordo sulla formazione degli RSPP ( responsabili del servizio prevenzione e protezione nelle aziende ) e ASPP (addetti servizio prevenzione e protezione nelle aziende) del 26 gennaio 2006, sulla sicurezza sul lavoro, siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

D’altronde per attuare una buona strategia di prevenzione da infortuni e malattie professionali, risulta fondamentale un’adeguata formazione degli addetti alla sicurezza aziendale.

Nel nuovo accordo sono state modificate e aggiornate le normative in materia di formazione, in particolare sono stati rivisti i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D.
Lgs. n. 81/2008.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore, ecco le principali novità :

Anzitutto è stata aumentata la lista delle lauree che si considerano titolo di studio esonerante per la frequentazione dei corsi (Allegato A art. 1); l’aggiornamento di RSPP e ASPP, di decorrenza quinquennale per gli esonerati o chi frequenta corsi, indipendentemente dal settore, sarà di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP, ma fino al 50% potranno essere svolte tramite partecipazione a convegni; L’erogazione dei corsi RSPP sarà riservata soltanto ai soggetti autorizzati, con esclusione degli Enti non accreditati, delle Associazioni sindacali e datoriali meno rappresentative e degli Enti bilaterali; La Formazione in modalità e-learning, secondo la revisione degli accordi del 21.12.11 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/08) relativamente a questo tipo di formazione on line, (allegato II), è da ritenersi valida, nel rispetto delle disposizioni inerenti ore e articolazione delle unità didattiche, per le organizzazione classificate a rischio basso (rif. punto 12.7); inoltre ci sarà anche una nuova articolazione del percorso formativo per RSPP e ASPP nei moduli: A, B e C. Il nuovo accordo prevede inoltre l’obbligo di erogare i corsi di formazione antincendio, primo soccorso e RLS in modalità frontale (no e-learning). La formazione e l’addestramento saranno a carico del somministratore se non specificato diversamente nel contratto (l’utilizzatore dovrà formare sulle proprie procedure specifiche); la documentazione relativa l’avvenuta formazione dovrà essere certificata dal libretto formativo del cittadino. Infine il nuovo accordo in materia di sicurezza sul lavoro prevede che i docenti debbano essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del d.lgs81/08.

 

 

 

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