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Pensioni, via al cumulo gratuito dei contributi

InpsE’ ufficiale la possibilità del cumulo gratuito dei contributi previdenziali dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti. Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato alla Direzione generale dell’Inps il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito. Si tratta, in sostanza, della possibilità di sommare i contributi versati in casse previdenziali diverse per raggiungere il diritto alla pensione.

Finora la ricongiunzione era possibile ma estremamente costosa costosa. Un passaggio spesso obbligato in quanto, per la pensione di vecchiaia, sono richiesti almeno 20 anni di contributi. Con il vecchio cumulo, tra l’altro, si potevano sommare i contributi solo per ottenere la pensione di vecchiaia e non era possibile sommare i contributi versati nelle casse professionali.

Con il nuovo cumulo, invece, è possibile ottenere anche la pensione anticipata, d’inabilità e indiretta (ai superstiti).

Dal 2017, come abbiamo detto, il cumulo può essere utilizzato per la contribuzione presente in qualsiasi cassa, comprese le gestioni previdenziali dei liberi professionisti e consente di ottenere, oltre a quella di vecchiaia, anche la pensione anticipata, quella d’inabilità e la pensione ai superstiti.

I requisiti per accedere alla pensione sommando i contributi di fondi diversi sono quelli di vecchiaia o anzianità contributiva più elevati tra i requisiti di tutti gli ordinamenti che disciplinano le singole gestioni. Cioè se la cassa professionale, ad esempio, consente di ottenere la pensione di vecchiaia con 65 anni di contributi, ma il professionista vanta contributi anche nel fondo pensione per i lavoratori dipendenti, potrà ottenere la pensione di vecchiaia solo a 66 anni e 7 mesi di età, perché è il requisito più alto tra quelli previsti dai diversi fondi.

Il nulla osta alla circolare, trasmessa al ministero il 4 ottobre, è stato espresso a conclusione della valutazione svolta dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative e dall’Ufficio legislativo del ministero.

Tale possibilità era contemplata dalla Legge di stabilità e contenuta in una circolare Inps che, però, attendeva il semaforo verde dal ministero.

(Gi.Ca.)

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