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Inps, arrivano le istruzioni per i versamenti volontari settore agricolo per il 2020

agricolo

Arrivano le indicazioni dell’Inps per il calcolo, per l’anno 2020, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate sulla base della tipologia e della gestione previdenziale di appartenenza.

Per i lavoratori agricoli dipendenti l’aliquota da applicare è quella stabilita per il Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) a decorrere dal 1° gennaio 2020, pari al 29,30%.

Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali i contributi volontari sono calcolati secondo quattro classi di reddito medio giornaliero. La circolare riporta tutti i dettagli.

La circolare, inoltre, specifica le modalità di calcolo e le aliquote dei contributi integrativi volontari, di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 dicembre 1971, n. 1432, dovuti dagli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

In ultimo, stabilisce le aliquote per i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Nello specifico:

Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971

a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2020, per il FPLD è pari a 29,30%, di cui il 29,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr. la circolare n. 39 del 17 marzo 2020). 

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari

L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente.

Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia.

Per l’anno 2020 le predette retribuzioni sono state determinate con decreto del 7 luglio 2020 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle riferite agli operai a tempo determinato per l’anno 2020, indicate al precedente punto a).

La retribuzione da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativi ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1. 

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