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Arrivano le indicazioni dell’Inps per il calcolo, per l’anno 2020, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate sulla base della tipologia e della gestione previdenziale di appartenenza.
Per i lavoratori agricoli dipendenti l’aliquota da applicare è quella stabilita per il Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) a decorrere dal 1° gennaio 2020, pari al 29,30%.
Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali i contributi volontari sono calcolati secondo quattro classi di reddito medio giornaliero. La circolare riporta tutti i dettagli.
La circolare, inoltre, specifica le modalità di calcolo e le aliquote dei contributi integrativi volontari, di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 dicembre 1971, n. 1432, dovuti dagli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
In ultimo, stabilisce le aliquote per i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Nello specifico:
Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2020, per il FPLD è pari a 29,30%, di cui il 29,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr. la circolare n. 39 del 17 marzo 2020).
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente.
Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia.
Per l’anno 2020 le predette retribuzioni sono state determinate con decreto del 7 luglio 2020 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle riferite agli operai a tempo determinato per l’anno 2020, indicate al precedente punto a).
La retribuzione da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativi ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1.