
Dall’inizio dell’emergenza covid19 ha assunto sempre più importanza la misura a tutela delle famiglie che riguarda i congedi familiari da sfruttare in caso di contagi in famiglia. Nel corso dell’anno numerosi provvedimenti hanno ampliato il ventaglio di casi in cui è possibile fruire della misura, come anche specificato dalla circolare INPS 20 novembre 2020, n. 132 , dove si illustrano anche le modalità di presentazione della domanda.
Il congedo Covid-19, disposto dall’articolo 21-bis del decreto Agosto e modificato dall’articolo 22 del decreto Ristori, si rivolge ai lavoratori dipendenti e consente loro di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL.
Con il messaggio 15 dicembre 2020, n. 4718 l’Istituto comunica ai genitori interessati che è disponibile il servizio online per la compilazione e l’invio delle domande di congedo Covid-19.
Nello specifico, La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall’Istituto (oppure di Spid, Cie, Cns), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Al riguardo è possibile trovare i nostri patronati visitando il sito nazionale Enasc al seguente indirizzo www.enasc.it
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per la presentazione della domanda di congedo straordinario, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.
UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
