
L’Inps con il messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, fornisce alle aziende chiarimenti ed istruzioni operative in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza da Covid-19 rientranti nelle misure di sostegno introdotte dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
Il decreto-legge 104/2020 ha previsto una particolare tutela per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche competenti prima dell’entrata in vigore della norma.
Il provvedimento interessa i datori di lavoro operanti esclusivamente in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa anche a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, relazionabili alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.
Le aziende possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), in Deroga (CIGD), di Assegno Ordinario (ASO) e di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) con specifica causale “Covid-19 – Obbligo permanenza domiciliare.
L’Istituto specifica che a questo particolare trattamento di integrazione salariale sono ammessi esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste per l’emergenza da Covid-19 e che i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA.
Il tetto massimo di spesa erogabile previsto per l’anno 2020 è di 59,3 milioni di euro.
UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
