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Assegno unico per i figli: tutto su importi e ripartizioni. Ecco come funzionerà

assegno unico

Prende vita il tanto atteso assegno unico e universale. Grazie all’ok arrivato ieri dal senato, viene approvato in via definitiva il disegno di legge delega che lo istituisce e che fa parte del Family Act.

Nello specifico, l’assegno unico potrà essere usufruito dal 1° luglio ed ammonta ad una quota media mensile di circa 250 euro che verrà data a ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età (se studente o disoccupato). Per la definitiva operatività mancano i decreti delegati: la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti ha assicurato che saranno emanati in tempo per l’attivazione dell’assegno da luglio.

A CHI SPETTA

L’agevolazione, prende il nome di “assegno unico” perché ingloba e unifica una serie di misure indirizzate finora alle famiglie come il bonus bebè, il premio alla nascita o all’adozione, il Fondo di sostegno alla natalità, le detrazioni Irpef per i figli a carico, gli assegni per il nucleo familiare. Nello specifico consiste in un credito d’imposta o assegno mensile che, a partire da luglio 2021, andrà a tutte le famiglie, compresi incapienti e partite Iva, adesso esclusi da gran parte dei sostegni per i figli.

RIPARTIZIONE E IMPORTI

L’ assegno unico verrà versato mensilmente per un valore massimo di 250 euro. Nello specifico ci sarà una parte dell’assegno che sarà calcolata su base progressiva deve le famiglie meno abbienti riceveranno di più e le più ricche avranno solo una quota base. L’importo sarà modulato in base all’Isee della famiglia e alla sua numerosità. Sarà perciò maggiorato a partire dal terzo figlio. Inoltre l’assegno sarà maggiorato – secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Ai figli maggiorenni a carico è riconosciuto un assegno mensile di importo inferiore a quello per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età. L’assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne:

  • frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.

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