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Indennità Covid: ulteriori chiarimenti per usufruire della misura

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Arrivano nuovi chiarimenti e istruzioni amministrative sull’indennità una tantum prevista dal Decreto Sostegni bis in favore dei lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui al Decreto Sostegni, sull’indennità onnicomprensiva per i lavoratori che non hanno già fruito dei benefici previsti dal Decreto Sostegni bis, nonché sulle indennità introdotte nel settore agricolo e della pesca.

È l’Inps che con il precedente Messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, aveva già precisato che il Decreto Sostegni bis (art. 42, comma 1, D.L. n. 73/2021) riconosce un’ulteriore indennità una tantum di 1.600 euro per soggetti già beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Sostegni (art. 10, D.L. n. 41/2021) che, pertanto, non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del beneficio, cioè:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Per le medesime categorie di lavoratori che non hanno già fruito dell’indennità disposta dal Decreto Sostegni (art. 10), il Decreto Sostegni bis (art. 42, commi 2, 3, 5, e 6) prevede l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro in presenza dei requisiti dettagliatamente specificati nel provvedimento.  Al riguardo, l’Istituto comunica che questi lavoratori dovranno presentare la domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva entro il 30 settembre 2021.

Infine, per quanto riguarda il settore agricolo e della pesca, l’INPS comunica che:

  • gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo possono fruire di un’indennità una tantum di 800 euro (Decreto Sostegni bis, art. 69 commi 1-5), presentando domanda entro il termine del 30 settembre 2021;
  • pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, sono destinatari di un’indennità una tantum di 950 euro (Decreto Sostegni bis, art. 69, comma 6), presentando la relativa istanza entro il termine del 30 settembre 2021.

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