
Le imprese italiane che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà possono ora procedere al recupero degli sgravi contributivi destinati all’anno 2024. L’Istituto nazionale previdenza sociale (Inps) ha definito le istruzioni operative per l’applicazione di queste agevolazioni tramite la circolare n. 143.
Le agevolazioni sono riconosciute alle imprese che soddisfano specifiche condizioni relative ai contratti di solidarietà.
- aziende che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2024.
- aziende che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2023.
Lo sgravio contributivo è del 35% sulla contribuzione datoriale. Il beneficio contributivo si applica per tutta la durata del contratto di solidarietà, ma per un periodo massimo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.
È specificamente rivolto ai lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La riduzione contributiva viene applicata mensilmente, per ogni lavoratore il cui orario sia stato ridotto oltre la soglia del 20%, ed è rapportata ai periodi di paga denunciati tramite il flusso Uniemens.
Le attività produttive ammesse al beneficio sono individuate sulla base dei decreti direttoriali del ministero del Lavoro. Le imprese ammesse potranno procedere al conguaglio solo se i relativi periodi di Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) per solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2025.
L’applicazione del beneficio è subordinata a due requisiti fondamentali che l’azienda deve rispettare:
- regolarità contributiva (Durc).
- rispetto della parte economica degli accordi e dei contratti collettivi.
Per quanto riguarda la possibilità di abbinare questo beneficio con altre agevolazioni, la circolare n. 143 stabilisce che, in generale, lo sgravio non è cumulabile con altri benefici contributivi.
Tuttavia, c’è un’eccezione. L’agevolazione è cumulabile con l’esonero contributivo Decontribuzione Sud. La cumulabilità è permessa, ma è limitata alla quota residua di contribuzione datoriale che non sia già stata esonerata.
UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
