Nessuna sanzione per i contribuenti che – avendo optato già dal 2017 per l’Iri, l’imposta sul reddito d’impresa – hanno versato acconti d’imposta che risultano ora insufficienti, in seguito al differimento dell’applicazione del regime opzionale al periodo d’imposta 2018, previsto dalla legge di Bilancio 2018.
Lo chiarisce la Risoluzione 47/E dell’Agenzia delle Entrate, precisando che laddove il versamento degli acconti risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, non è applicabile la sanzione per carente versamento, in virtù del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente.
La soluzione – In particolare, come illustra il documento di prassi, il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile “ratione temporis”, e l’errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti, ma con efficacia retroattiva. Conseguentemente, il contribuente potrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, determinare definitivamente l’imposta dovuta per il 2017, senza l’applicazione né di sanzioni né di interessi, e provvedere alla compilazione dei righi RS148 (“Rideterminazione dell’acconto”) e RN38 (“Acconti”) del modello Redditi PF 2018.