
Così come previsto dalla vigente normativa, in materia di Anagrafe Apistica Nazionale, tutti gli Apicoltori proprietari e detentori di alveari sono tenuti al Censimento annuale nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, con il contestuale impegno di procedere all’aggiornamento della consistenza e della dislocazione degli Apiari-Alveari-Sciami posseduti (ivi compresi l’indirizzo e le coordinate satellitari).
A ricordarlo la FAI-Federazione Apicoltori Italiani, che richiama l’attenzione di quanti si trovino in possesso di api, specie animale per la quale è previsto l’obbligo di denuncia e iscrizione all’Anagrafe Apistica Nazionale del Ministero della Salute.
La Fai ricorda che è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale (Bda), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22aprile 2010: “Chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro”.
Chiunque fosse interessato a ricevere supporto per l’iscrizione e l’aggiornamento dei propri dati in Banca Dati dell’Anagrafe Apistica Nazionale può rivolgersi alle Sedi e Associazioni territoriali o direttamente alla FAI-Federazione Apicoltori Italiani, posta elettronica segreteria@federapi.biz , telefono +39 06 6852556.
UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
