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Cassa integrazione lavoratori agricoli: a chi spetta e come fare domanda

Cassa integrazione lavoratori agricoli

Arrivano i chiarimenti del’Inps sulle misure previste, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto “Cura Italia”.

Con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, infatti, l’istituto di previdenza vuole fare luce sull’ambito soggettivo di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione e dell’assegno ordinario, precisando che possono beneficiare del trattamento ordinario di cassa integrazione o dell’assegno ordinario, a seconda della collocazione del datore di lavoro in una o nell’altra delle predette assicurazioni sociali, i lavoratori risultanti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Con riferimento alla cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole, l’Inps specifica che la riforma di cui al D.lgs n. 148/15 ha confermato, con l’articolo 18, la preesistente normativa speciale del settore:

 «Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.»

 L’articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della Cisoa per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”. Pertanto, in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.

 Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”.

La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata. Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma.

Le istanze di Cisoa e la relativa valutazione e concessione seguiranno le regole seguenti: 

IMPRESE INTERESSATE E LAVORATORI BENEFICIARI

Alla disciplina della Cisoa sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta:

  • alla coltivazione del fondo,
  • alla silvicoltura,
  • all’allevamento degli animali
  • attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.

 La normativa si estende anche a:

–  Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);

– imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;

– consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

–  imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);

–  imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;

– imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria.

I lavoratori destinatari della prestazione sono:

  • i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato,
  • gli apprendisti di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda
  • i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

COME PRESENTARE DOMANDA 

La domanda di integrazione salariale con causale “COVID-19 CISOA” deve essere inoltrata all’Inps entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Acquisita la domanda, l’Inps deve verificare che non sia stato superato dal lavoratore beneficiario il limite di 90 giornate di fruizione della Cisoa nell’anno.

La concessione della prestazione è di competenza della Commissione provinciale di cui all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Vista la  situazione di emergenza in atto, che non consente le convocazioni di riunioni con le tradizionali modalità, salvo specifiche regole organizzative decise nell’ambito delle Commissioni provinciali stesse, spetta al Direttore di Sede trasmettere in via telematica le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, i quali possono formulare il proprio parere comunicandolo al Direttore stesso tramite posta elettronica.

Il parere dei componenti della Commissione deve essere formalizzato con le predette modalità entro il termine perentorio di 20 giorni dall’invio telematico delle domande da parte del Direttore di Sede. Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso.

AMMONTARE E CORRESPONSIONE DELL’INTEGRAZIONE

Secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, alle prestazioni di Cisoa erogate con causale “COVID-19 CISOA” si applica il limite del massimale di cui all’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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