E’ prevista l’erogazione di una indennità una tantum pari a 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Le domande vanno presentate all’Inps entro il 30 Giugno 2021.
Il diritto sussiste per i suddetti soggetti purchè alla data della presentazione della domanda non siano:
- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- titolari di pensione.
La misura, inserita nell’art. 68 del Decreto Sostegni bis ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non concorre alla formazione del reddito, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non è compatibile con l’intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza di cui al D.L. 34/2020 e del D.L. 41/2021 e non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).