Aiuti comunitari accoppiati solo se la raccolta di olive è destinata alla produzione certificata di olio. Sono destinate a far discutere le modifiche inserite nell’articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 “Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà”. Una disposizione che è stata attuata con decreto 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e successive modificazioni ed integrazioni.
Le modifiche per l’assegnazione del plafond, pari all’11% del totale nazionale degli aiuti e per la campagna 2016 che ammonta a circa 426,8 milioni di euro, sono state spinte dalla Commissione europea che lo scorso 2016 aveva sollevato dubbi in merito all’efficacia della misura, “in quanto la formulazione prevista dal provvedimento ministeriale poteva consentire il pagamento di aiuti a superfici indipendentemente dalla destinazione delle olive, rendendo inefficace il sostegno”.
Un dubbio che ha portato le Autorità italiane a rimodulare la misura, inserendo il requisito della destinazione delle olive alla produzione olearia tra le condizioni di ammissibilità all’aiuto.
Per accedere agli aiuti, quindi, gli agricoltori dovranno segnarsi nel registro telematico di competenza (decreto ministeriale 10 novembre 2009 e 23 dicembre 2013). Chi invece non fosse tenuto a comparire in elenco del suddetto registro, dovrà dimostrare la cessione di olive per la produzione di olio registrandosi nel registro telematico tenuto dal frantoio (Art.2, comma 1, lettera A, del dm 23 dicembre 2013) o dal commerciante di olive (Art.2, comma 1, lettera i, del dm 10 novembre 2009).
Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell’anno solare della presentazione della domanda unica.