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Fondi di garanzia per investimenti delle PMI e per turismo, commercio, cultura e terziario della Regione Toscana

Aggiornato il regolamento che disciplina le modalità di accesso al fondo per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato, cooperazione e servizi, anche di nuova costituzione, a fronte di finanziamenti contratti per la realizzazione di programmi di sviluppo aziendale. Saranno ritenute ammissibili le domande presentate fino al 31 ottobre 2016. La Regione Toscana ha approvato il testo coordinato del Regolamento per l’accesso al Fondo di garanzia regionale (sezione 1) a “Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori”, nel quale sono recepite la proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2016 del termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, disposta sulla base dell’analisi attuale e prospettica, elaborata dal gestore Toscana Muove, relativa alla dotazione della sezione ed alla stima delle garanzie ancora rilasciabili, stimate alla luce dell’andamento medio delle domande; la proroga ha determinato altresì nuovi termini per la concessione delle garanzie e per la conclusione degli investimenti; le modifiche intervenute nella normativa del Fondo di garanzia nazionale per le PMI di cui all’art. 3 comma 100 lett. A) della L. 662/1996 – Fondo che concede la controgaranzia sulle operazioni garantite dal Fondo di garanzia regionale – con specifico riferimento al paragrafo “concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori”. Il regolamento così come aggiornato si applica a decorrere dal 13 giugno 2016. Attraverso il fondo, gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Toscana Muove”, costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.a, saranno concesse garanzie su finanziamenti, ai sensi del nuovo regolamento di esenzione – Reg. (CE) n. 651/2014, a fronte di programmi di investimento delle imprese finalizzati allo sviluppo e alla crescita. La dotazione iniziale del Fondo è pari a € 10.393.403,92. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche di nuova costituzione (costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia), regolarmente iscritte al registro delle imprese, esercitanti un’attività economica identificata come prevalente nell’unità locale che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007: B – Estrazione di minerali da cave e miniere; C – Attività manifatturiere; D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; E – Fornitura di acqua; retifognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; F – Costruzioni; G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, limitatamente al gruppo 45.2 (Manutenzione e riparazione di autoveicoli) e alla categoria 45.40.3 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici); H – Trasporto e magazzinaggio, ad esclusione delle categorie 49.39.01(Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano); 52.22.0 (Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua); 52.22.09 (Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua); J – Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 59 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore) e 60 (Attività di programmazione e trasmissione) e dei gruppi 58.11 (Edizione di libri), 58.13 (Edizione di quotidiani), 58.14 (Edizione di riviste e periodici), 58.21 (Edizione di giochi per computer) e 63.91 (Attività delle agenzie di stampa); M – Attività professionali, scientifiche e tecniche, ad esclusione dei gruppi 71.11 (Attività degli studi di architettura), 73.11 (Agenzie pubblicitarie), 74.1 (Attività di design specializzate), 74.3 (Traduzione e interpretariato) e delle categorie 74.20.11 (Attività di fotoreporter), 74.20.12 (Attività di riprese aeree nel campo della fotografia), 74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche), 74.20.2 (Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa); N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle divisioni 77.3 (Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali), 81 (Attività di servizi per edifici e paesaggio) e 82 (Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese, ad esclusione del gruppo 82.3 – Organizzazione di convegni e fiere); Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1 (Servizi ospedalieri) S – Altre attività di servizi, limitatamente alle classi 96.01 (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia) e 96.02 (Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici). Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia del Fondo, le imprese devono essere in possesso di tutti i requisiti economici, finanziari e fiscali previsti dal regolamento, che saranno accuratamente verificati d’ufficio. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie. Sono ammissibili all’intervento del Fondo, i programmi di investimento da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia, finalizzati a:

1.     Sviluppo aziendale: programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

2.     Acquisizione di attivi di uno stabilimento, se connesso all’attuazione di un piano di crescita dell’attività dell’impresa e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; questa condizione non si applica qualora una piccola impresa sia rilevata da un membro della famiglia del proprietario originario, o da un dipendente, l’operazione avviene a condizioni di mercato.

La semplice acquisizione di quote di un impresa non è considerata un investimento. Le garanzie saranno concesse esclusivamente a fronte delle seguenti operazioni finanziarie (finanziamenti) finalizzate agli investimenti: finanziamenti; operazioni di locazione finanziaria; emissioni di obbligazioni (“mini bond”). I finanziamenti devono avere un importo massimo per singolo finanziamento pari a € 2.000.000,00. I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerati “operazioni di microcredito”; avere una durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi, comprensivo di un eventuale preammortamento massimo di 12 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi; essere erogati dai seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d’intesa RegioneBanche-Soggetto gestore: banche, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio (SGR) che svolgono in via esclusiva l’attività di promozione e di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi e le Società di gestione armonizzate con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alle operazioni di “minibond”. Le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario. La garanzia – diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta – è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino al 80% dell’ammontare dell’esposizione – per capitale e interessi contrattuali e di mora – del soggetto finanziatore nei confronti dell’impresa beneficiaria, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento. L’importo massimo garantito è pari a euro € 1.600.000,00 per singola impresa e pari a € 2.400.000,00 per gruppi di imprese. In ogni caso l’importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell’importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate. La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell’impresa richiedente l’agevolazione e sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative. Le richieste di garanzia sono presentate dalle imprese al soggetto gestore, a partire dalle ore 9.00 del 1° ottobre 2015 e fino alla data del 31 ottobre 2016, esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale. A corredo della richiesta di garanzia occorre inviare, tra l’altro, una scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte dell’impresa della richiesta di finanziamento e una scheda programma di investimento e piano finanziario, illustrativi del progetto. La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Sono istruite con priorità rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall’ordine cronologico generale le domande presentate dalle imprese aventi unità locale nei Comuni di piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto, nonché dalle imprese ubicate nelle aree di crisi di cui alla Delibera di G.R. n. 199/2015 e s.m.i.). Tali domande avranno priorità assoluta; le domande di coloro che hanno partecipato nell’ambito della Garanzia Giovani Toscana (Piano Nazionale della garanzia per i giovani), ad un corso specialistico per acquisire competenze utili al loro progetto di avvio di impresa. Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore del Fondo, in nome e per conto della Regione Toscana, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione, secondo l’ordine cronologico, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2016. L’ammissione alla garanzia è deliberata esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione. I soggetti finanziatori adottano e comunicano la delibera di concessione del finanziamento entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia o, in caso di controgaranzia del Fondo nazionale di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato. I finanziamenti dovranno comunque essere completamente erogati dai soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie, entro 12 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento stesso, a condizione che almeno il 25% dell’importo del finanziamento sia erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione al fondo o di controgaranzia sul Fondo nazionale di garanzia per le PMI. Gli investimenti devono essere integralmente effettuati e pagati dalle imprese beneficiarie entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2017.
La Regione Toscana ha inoltre approvato il testo coordinato del Regolamento per l’accesso al Fondo di garanzia regionale (sezione 4) a sostegno degli investimenti dei settori turismo, commercio, cultura e terziario, nel quale sono recepite: la proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2016 del termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, disposta sulla base dell’analisi attuale e prospettica, elaborata dal gestore Toscana Muove, relativa alla dotazione della sezione ed alla stima delle garanzie ancora rilasciabili, stimate alla luce dell’andamento medio delle domande; la proroga ha determinato altresì nuovi termini per la concessione delle garanzie e per la conclusione degli investimenti; modifiche intervenute nella normativa del Fondo di garanzia nazionale per le PMI di cui all’art. 3 comma 100 lett. A) della L. 662/1996 – Fondo che concede la controgaranzia sulle operazioni garantite dal Fondo di garanzia regionale – con specifico riferimento al paragrafo “concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori”, precisando che anche il Regolamento precedentemente vigente deve applicare tale paragrafo nei termini ora adeguati, qualora si verificasse la fattispecie del caso per le garanzie rilasciate in vigenza dello stesso. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia del Fondo, le imprese devono essere in possesso di tutti i requisiti economici, finanziari e fiscali previsti dal regolamento, che saranno accuratamente verificati d’ufficio. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie. Sono ammissibili all’intervento del Fondo, i programmi di investimento da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia, finalizzati a: Sviluppo aziendale: programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Acquisizione di attivi di uno stabilimento, se connesso all’attuazione di un piano di crescita dell’attività dell’impresa e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; questa condizione non si applica qualora una piccola impresa sia rilevata da un membro della famiglia del proprietario originario, o da un dipendente. l’operazione avviene a condizioni di mercato. La semplice acquisizione di quote di un impresa non è considerata un investimento. Le garanzie saranno concesse esclusivamente a fronte delle seguenti operazioni finanziarie (finanziamenti) finalizzate agli investimenti: finanziamenti; operazioni di locazione finanziaria; emissioni di obbligazioni (“mini bond”). I finanziamenti devono avere un importo massimo pari a € 1.500.000,00. I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerati “operazioni di microcredito”; avere una durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi, comprensivo di un eventuale preammortamento massimo di 12 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi; essere erogati dai seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d’intesa RegioneBanche-Soggetto gestore: banche, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio (SGR) che svolgono in via esclusiva l’attività di promozione e di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi e le Società di gestione armonizzate con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alle operazioni di “minibond”. Le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino al 80% dell’ammontare dell’esposizione – per capitale e interessi contrattuali e di mora – del soggetto finanziatore nei confronti dell’impresa beneficiaria, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento. L’importo massimo garantito è pari a euro € 1.200.000,00 per singola impresa e pari a € 1.800.000,00 per gruppi di imprese. In ogni caso l’importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell’importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate. La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell’impresa richiedente l’agevolazione e sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative. Le richieste di garanzia sono presentate dalle imprese al soggetto gestore, a partire dalle ore 9.00 del 1° ottobre 2015 e fino alla data del 31 ottobre 2016, esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale disponibile sul sito, previa richiesta delle credenziali di accesso. La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori. A corredo della richiesta di garanzia occorre inviare, tra l’altro, una scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte dell’impresa della richiesta di finanziamento e una scheda programma di investimento e piano finanziario, illustrativi del progetto.

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