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GUIDE / Il bonus per l’installazione dei condizionatori

SamsungChi acquista un condizionatore a pompa di calore può beneficiare di diverse agevolazioni, tra loro alternative: le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie; il bonus mobili, che consiste ugualmente in una detrazione del 50%; le detrazioni del 65% per gli interventi di efficienza energetica, note anche come “ecobonus” oppure il conto termico, di recente aggiornato alla sua versione “2.0” che lo rende più semplice e attraente.
Tali detrazioni fiscali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017.
Vediamo allora di riassumere schematicamente i diversi incentivi disponibili:
La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficienza energetica
Quali condizionatori?
Climatizzatori con pompa di calore che forniscono sia riscaldamento che raffrescamento, a condizione che siano ad alta efficienza (come definito da specifiche tabelle dell’Agenzia delle Entrate, vedi sotto ‘documenti di riferimento’) e che siano installati in sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.
Come funziona?
Porta in detrazione dall’Irpef o dall’Ires su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 65% della spesa sostenuta. Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il conto termico. Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative. Per questo intervento il limite di spesa detraibile è di 30mila euro (cioè il 65% di una spesa di 46.154 euro). È confermata fino al 31 dicembre 2017 e
fino al 2021 per interventi che interessino interi condomini o parti comuni degli stessi (in tutti i casi è necessario effettuare i bonifici ai sensi della normativa sul risparmio energetico).
Per chi e per quali edifici?
Sia per persone fisiche che per aziende e per interventi su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti e già dotati di un impianto di riscaldamento.
La detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie
Quali condizionatori?
Climatizzatori con pompa di calore anche non ad alta efficienza, purché il condizionatore (come la maggior parte dei modelli sul mercato) possa essere usato anche per il riscaldamento nella stagione invernale, a integrare o a sostituire l’impianto di riscaldamento già esistente.
Come funziona?
Porta in detrazione dall’Irpef su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 96mila euro per edificio (cioè il 50% di una spesa di 192mila euro). Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con gli altri incentivi. Detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative. È confermata fino al 31 dicembre 2017 e poi, salvo proroghe, dal 2018 scenderà al 36% (in tutti i casi è necessario effettuare i bonifici
ai sensi della normativa sulla ristrutturazione edilizia).
Per chi e per quali edifici?
Per chi paga l’Irpef ossia solo per le persone fisiche. Possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini o i familiari, a patto che siano loro a sostenere le spese. Non è necessario effettuare una ristrutturazione contestuale (a differenza che per il bonus mobili), ma si può godere di questo incentivo solo per interventi in unità immobiliari residenziali o parti comuni di edifici residenziali.
Il bonus mobili
Per quali condizionatori?
Condizionatori con etichetta energetica A+ o superiore installati dopo una ristrutturazione edilizia.
Come funziona?
Porta in detrazione dall’Irpef su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 10mila euro per edificio (cioè il 50% di una spesa di 20mila euro). Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con gli altri incentivi. È confermato fino al 31 dicembre 2017 ma per gli acquisti fatti nell’anno 2017 vale solo per immobili oggetto di
ristrutturazioni iniziate dopo il 1 gennaio 2016.
Per chi e per quali edifici?
Solo per persone fisiche e edifici residenziali. Possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini o i familiari. A differenza delle altre due tipologie di detrazione non è necessario che l’edifico abbia già un impianto di riscaldamento. È però necessario effettuare una ristrutturazione contestuale dell’edificio in cui si installa il condizionatore e la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese da detrarre.
IL BONUS PER ABITAZIONI CLASSE A e B
Buone notizie per chi sta per acquistare una casa a basso impatto energetico. È stato infatti approvato l’emendamento al Milleproroghe che chiedeva di estendere fino al 31 dicembre 2017 la detrazione d’imposta pari al 50% dell’Iva pagata al costruttore per le case di classe energetica A e B.
Si tratta delle case ad alta prestazione energetica, ovvero gli immobili costruiti secondo specifici requisiti e di classe energetica A e B. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto dal costruttore ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Le case per le quali si può richiedere la detrazione IVA del 50% devono essere acquistate entro il 31 dicembre 2017. La detrazione del 50% dell’Iva è riconosciuta anche in caso di acquisto di immobili completamente ristrutturati da imprese.
La detrazione vale anche per la seconda casa che ha un’IVA del 10% rispetto a quella del 4% sulla prima casa. In questo modo si cerca di favorire l’acquisto di seconde case, magari per villeggiatura, in una classe energetica elevata, in modo da non correre il rischio che si possa sprecare troppa energia in una casa utilizzata mediamente per un mese all’anno.
Inoltre poiché alle pertinenze si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per l’immobile alle quali sono collegate, si ha diritto al credito Irpef in caso di acquisto di immobile corredato di pertinenze, sull’Iva pagata complessivamente e non per il solo appartamento.
Per poter beneficiare del bonus IVA si dovrà mettere la spesa per l’acquisto della casa sul modello 730 nel rigo E59 della sezione III C del Quadro E (oneri e spese).
Potrà usufruire dello sconto Iva anche chi ha già stipulato il rogito. Il testo del decreto, infatti, si limita a spostare in avanti di un anno la scadenza inizialmente prevista, ossia il 31 dicembre 2016, stabilendo che le norme si applichino fino al 31 dicembre 2017. Non ci sarà, quindi, alcun “salto” nelle agevolazioni, per cui potrà godere della detrazione d’imposta anno anche chi ha comprato casa da gennaio ad oggi.

(a cura del CAF Unsic)

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