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Modello 730: oggi 24 luglio la scadenza invio. Sanzioni ed esoneri

Modello 730

Avviso ai naviganti: oggi 24 luglio è l’ultimo giorno utile per la presentazione del modello 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Una scadenza che coinvolge 2 milioni di contribuenti che hanno scelto questa modalità, insieme a i Caf gli intermediari che hanno già inviato l’80% dei modelli a loro carico entro il 7 luglio scorso.

PER I RITARDATARI

Per i contribuenti che sforano la scadenza oppure si accorgono di aver commesso degli errori o delle dimenticanze nel loro modello 730 precompilato, ecco come rimediare.

È possibile inviare un modello 730 correttivo o integrativo entro:

  • 30 settembre 2017 se si sceglie di utilizzare il modello Unico PF (correttiva nei termini), per integrare la dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito,
  • 25 ottobre 2017 se si sceglie di presentare un nuovo 730/2017 integrativo per correggere errori e dimenticanza che comportano un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata,
  • 10 novembre 2017 per presentare un nuovo 730/2017 rettificativo, nel caso di errore da parte del sostituto d’imposta, del Caf o del professionista.

LE SANZIONI

Ecco le sanzioni in cui può incorrere il contribuente.

  • Chi non presenta la domanda: sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione massima applicabile è di 1.000 euro,
  • Chi presenta domanda falsa: sanzione amministrativa dal 90 al 180% con un minimo di € 200,
  • consegna del modello 730 integrativo entro 90 giorni: sanzione di 1/9 del 90% delle maggiori imposte dovute,
  • consegna in ritardo entro 1 anno: sanzione di 1/8 del 90% delle maggiori imposte dovute,
  • consegna in ritardo entro due anni: sanzione di 1/7 del 90% delle maggiori imposte dovute,
  • consegna in ritardo oltre i 2 anni ma entro la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: sanzione di 1/6 del 90% delle maggiori imposte dovute,
  • consegna in ritardo oltre i 2 anni e dopo la contestazione: sanzione di 1/5 del 90% delle maggiori imposte dovute.

Per tutti i contribuenti che ancora non sanno se rientrano tra coloro che devono presentare la dichiarazione o tra chi è esonerato, ecco le direttive dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’ente di riscossione il cittadino è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2016 e non rientra nelle ipotesi di esonero. La dichiarazione deve essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Inoltre, deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.

COME CAPIRE SE SI È ESONERATI

Si è esonerati chi non raggiunge un certo tetto per:

  • Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze) con reddito uguale o non superiore a 500 euro
  • Lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito con reddito uguale o inferiore a 8mila euro
  • Pensione e altre tipologie di reddito per importi non superiori a 7.750 euro
  • Pensione, terreni e abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.) con reddito complessivo non superiore a 7.750 euro per la pensione, e a 185,92 euro per i terreni
  • Pensione e altre tipologie di reddito non superiori a 8mila euro
  • Assegno periodico corrisposto dal coniuge e altre tipologie di reddito per un importo non superiore a 7.750 euro
  • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro complessivamente inferiori a 4.800 euro
  • Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche inferiori a 28.158,28 euro

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 euro. La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2016.

(Gi.Te.)

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