![730 precompilato](https://unsic.it/wp-content/uploads/2019/04/Agenzia-Entrate-1-1024x615.jpg)
Attiva da ieri 10 maggio la possibilità di usufruire del modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle entrate: attraverso la piattaforma è adesso possibile per intermediari e contribuenti di verificare tutte le informazioni caricate dalle Entrate, modificabili però dal 19 maggio.
Parliamo di un miliardo di dati, tra redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili, di cui 718 milioni relativi a spese mediche.
Per rendere più semplice e chiaro l’utilizzo del nuovo modello 730 precompilato, l’Agenzia ha messo a disposizione una guida pdf (SCARICALA QUI) con tutte le informazioni necessarie. Vediamo alcuni dei nodi principali.
730 PRECOMPILATO: COS’È
Come anticipato sopra, il 730 precompilato è una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili.
Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può:
- accettare la dichiarazione (solo se si sceglie il modello 730) senza fare modifiche
- rettificare i dati non corretti
- integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti
- inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate.
I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta.
Il contribuente può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato, al quale deve consegnare un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.
730 PRECOMPILATO: PRINCIPALI NOVITÀ
1) DICHIARAZIONE DELL’EREDE
A partire dalla dichiarazione precompilata 2021 l’Agenzia mette a disposizione dell’erede, se abilitato, una dichiarazione dei redditi completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta (già comunicati all’Agenzia delle entrate da enti esterni) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.
L’erede dopo aver accettato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.
2) ONERI E SPESE
Dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Pertanto, la dichiarazione precompilata viene elaborata tenendo conto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni. Nuovi oneri sono stati inseriti nella dichiarazione precompilata 2021. Essi si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni e riguardano:
- le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, se sono state comunicate all’Agenzia delle entrate. Infatti, l’invio di questi dati da parte degli istituti scolastici è ancora facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021
- la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020.