
Proseguirà fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sperimentazione dell’Ape sociale, in base a quanto stabilito dall’ultima legge di bilancio.
A fare luce sulle novità, arrivano i chiarimenti dell’Inps che con il messaggio n. 62 dell’8 gennaio 2021, comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale.
Possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
- i soggetti che, nel corso dell’anno 2021, matureranno i requisiti previsti dall’art.1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016 e successive modifiche;
- tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto a presentare la relativa domanda.
CHI Può FARE RICHIESTA
Per accedere all’indennità Ape sociale occorre essere lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed essere:
- in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle attività cosiddette “gravose” .
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
Per maggiori dettagli, consulta il Messaggio.
UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
