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Assunzioni giovani fino a 35 anni: l’Inps dà il via libera al recupero dello sgravio

assunzioni

Assunzioni giovani fino a 35 anni con esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

È questo il senso dell’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che ha apportato una modifica alla disciplina dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato giovani.

Nello specifico la modifica va a innalzare il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, fino a 35 anni di età.

Il limita originario (stabilito con l’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018), che permetteva un esonero per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020, riguardava quei giovani che non avessero compiuto trentacinque anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, è stata, pertanto, ricompresa nell’alveo applicativo di cui alla legge n. 205/2017.

Di conseguenza, l’esonero strutturale applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani risulta oggi soggetto unitariamente al vigore della disciplina della legge n. 205/2017 secondo la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 160/2019, il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a trentacinque anni di età.

A partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.

Al riguardo, si precisa che la suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati.

 Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

La misura dell’incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

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