giovedì , Novembre 21 2024
Home / Comunicazione / Primo piano / Bonus Natale, ampliata la platea di beneficiari

Bonus Natale, ampliata la platea di beneficiari

soldi

Aumenta la platea di beneficiari del “Bonus Natale”. Con i cambiamenti introdotti dal Dl 167/2024 (G.U. del 14 novembre 2024), infatti, saranno oltre 4,5 milioni i lavoratori dipendenti che potranno richiedere il contributo.

Come già previsto potranno accedere al bonus i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con capienza fiscale, ovvero un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Tuttavia, con le nuove modifiche il contributo potrà essere riconosciuto ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016).

Prima delle novità introdotte dal Dl 167, infatti, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico.

Tuttavia, come chiarisce la circolare n. 22/E dell’Agenzia delle entrate, il bonus non è cumulabile, per cui la norma prevede che se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

Inoltre, l’Agenzia ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro).

Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.

Come specificato dalla circolare, i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

Check Also

moda

Mercato della moda: crescono il retail fisico e il non lusso

Si prospettano tempi difficili per il futuro della moda internazionale. Siamo giunti a un rallentamento …