martedì , Luglio 16 2024
Home / Comunicazione / Primo piano / Decontribuzione Sud: come funziona l’esonero del 30% per i datori di lavoro

Decontribuzione Sud: come funziona l’esonero del 30% per i datori di lavoro

decontribuzione sud

È scattata dal 1° ottobre l’agevolazione per il Mezzogiorno “Decontribuzione Sud”, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati fino al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

L’inps con circolare 22 ottobre 2020, n. 122  ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione del predetto beneficio contributivo.

Vediamo nello specifico in cosa consiste la “Decontribuzione Sud”:

CHE COS’È LA DECONTRIBUZIONE SUD

L’agevolazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.

Le Regioni interessate sono:Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

DATORI DI LAVORO CON SEDE LEGALE IN REGIONE DIVERSA DALLE REGIONI AMMESSE

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle elencate al paragrafo precedente, abbia in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura Inps competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

ASSETTO E MISURA DELL’ESONERO

L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

La norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.

A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

NATURA DELL’ESONERO E CONDIZIONI DI SPETTANZA

La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La circolare Inps completa cliccando QUI

Check Also

pil

Banca d’Italia: il Pil in crescita nei prossimi anni

“Sulla base di nostre valutazioni il commercio mondiale si espanderà del 2,2 per cento. L’economia …