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Decreto Liquidità, arriva in Gazzetta Ufficiale: ecco le misure principali

Il decreto Liquidità prende forma con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile (scaricabile cliccando QUI).

Vengono così introdotte nuove misure per l’accesso al credito delle imprese e la continuità del lavoro ma anche il rinvio degli adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia: “Abbiamo lavorato tutta questa notte al testo del decreto per poter inviare alle banche, già stamattina” la “circolare applicativa del decreto sulle misure per fornire liquidità alle imprese”, ha detto il presidente dell’Abi Antonio Patuelli. Analizziamo le principali misure.

ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO LIQUIDITÀ

Sono 400 miliardi di prestiti garantiti che vengono suddivisi in 200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, altri 200 miliardi di garanzie per l’export, il potenziamento e la semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le Pmi e le partite Iva con prestiti garantiti fino al 100%.

A concedere tali garanzie sarà quindi il Sace Spa, braccio di Cassa Depositi e Prestiti che offre soluzioni finanziarie e assicurative, occupandosi della crescita globale delle imprese italiane con riguardo all’internazionalizzazione e all’export.

Sace concederà fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Senza mai superare l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, 30 miliardi dei quali sono destinati a supporto delle Pmi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva, a condizione che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’art. 2, co. 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Pe accedere alle garanzie di SACE, sono condizionate, occorre rispettare alcuni requisiti:

  • La scadenza per presentare la domanda sarà il 31 dicembre 2020 e le garanzie rilasciate prevedono un piano di rimborso spalmato su un massimo di 6 anni con un tasso di interesse pari al 0,5%;
  • L’impresa non deve risultare nella categorie in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019 e non deve rientrare, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
  • l’importo del prestito, assistito da garanzia, non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
  1. 25 % del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  2. il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;

Il prestito copre:

  • il 90% per imprese con più di 5mila dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato;
  • l’80% per imprese con più di 5mila dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi;
  • il 70% per imprese con fatturato oltre i 5 miliardi.

Il tasso d’interesse nel primo anno non deve superare lo 0,25% per le Pmi e lo 0,50% per le altre imprese.

Per le Piccole e medie imprese, anche individuali o Partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da Sace sarà subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

È stato potenziato il Fondo di Garanzia per le Pmi, disponendo la garanzia totale a copertura di nuovi finanziamenti. Nello specifico riguarda le sole Pmi con ricavi fino a 3,2 milioni di euro e per prestiti fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro.

Non servirà l’istruttoria del Fondo sul merito di credito ma il 100% si otterrà solo in forma mista (90% Stato e 10% Confidi privati). Garanzia totale anche per prestiti concessi a Pmi con fatturato fino a 800mila euro e fino al 15% del fatturato. In questo caso serve la valutazione del Fondo. I tassi di interesse dovrebbero collocarsi tra 0,2 e 0,5%. In tutte le altre situazioni, fino a un importo massimo garantibile di 5 milioni di euro, la garanzia sarà concedibile solo entro il 90%.

Sono ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.

MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE AZIENDE

Il decreto istituisce anche delle misure per garantire la continuità aziendale:

– possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;

– eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;

– coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Anche per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure:

– sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;

– sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie);

– viene disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021;

MISURE FISCALI E CONTABILI

Nel campo fiscale il decreto, in aggiunta alle misure già previste con il “Cura Italia”, dispone:

– la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni;

– la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;

– la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

– l’estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile;

– viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;

– viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

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