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Definizione agevolata per risorse proprie Ue: i chiarimenti delle Entrate

Definizione agevolata

La Definizione agevolata per le risorse proprie UE entra nella fase due. Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato ai contribuenti la risposta con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai sensi del DL 119/2018 convertito in Legge 136/2018. Sempre l’Agenzi, entro lo scorso 31 luglio, ha inoltre inviato una “Comunicazione”, disponibile anche nell’area riservata del portale, per essere informati sull’importo da pagare e sulla data/e entro cui effettuare il pagamento.

Il contribuente per poter avere una copia del documento deve inserire il codice fiscale del soggetto che ha fatto la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata per le risorse proprie UE, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la “Comunicazione”.

Vediamo nel dettaglio la “Comunicazione” inviata per la Definizione agevolata per le risorse proprie UE.

Tutti coloro che hanno aderito entro il 30 aprile 2019 alla Definizione agevolata per le risorse proprie UE riceveranno una tra le due tipologie di lettere:

  • AT – Accoglimento totale della tua richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
  • AD  I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettera tipo AT), la Comunicazione conterrà il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate). 

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente riceverà i primi 10 bollettini allegati alla Comunicazione per il pagamento delle prime dieci rate.
Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi), nonché renderà disponibile sul proprio portale un apposito servizio per scaricare la copia dei bollettini.

Nel caso in cui nella stessa dichiarazione di adesione il contribuente avesse indicato anche debiti “rottamabili” ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, oltre alla Comunicazione del 31 luglio relativa ai debiti della “rottamazione UE”, riceverà (in questo caso entro il 30 giugno), la Comunicazione prevista per la “rottamazione-ter”.

Si ricorda infine che:

  • la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata al 30 settembre 2019;
  • alla Comunicazione è altresì allegato un modulo per richiedere al proprio Istituto di credito il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente;
  • la specifica tipologia di lettera è desumibile dal codice (AT, AD) riportato in prima pagina nel campo “Documento rif.”

COME PAGARE

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App EquiClick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli.

Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.
Per esempio, per la scadenza del 30 settembre 2019, il servizio andrà richiesto entro e non oltre il 10 settembre. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 30 settembre 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

AVVERTENZE

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata della Definizione agevolata delle risorse UE, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.

Alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione agevolata delle risorse UE, (30 settembre 2019), eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione.

Sul pagamento in ritardo, il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha introdotto un’importante novità a favore del contribuente. Infatti si prevede un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

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