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DL: le novità su energia, salute e fisco

Il ministro Orazio Schillaci (Salute) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) nel corso della conferenza stampa
(Foto: ANSA/FABIO FRUSTACI – https://www.governo.it)

Tante le misure contenute nel decreto-legge approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei ministri che introduce novità a sostegno e tutela delle famiglie e delle imprese italiane. Nel dl si interviene su temi importanti quali l’energia, la salute e il fisco.

Agevolazioni in materia energetica – Per il secondo trimestre dell’anno 2023, continuano le agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica rivolte ai clienti domestici economicamente svantaggiati e/o in gravi condizioni di salute. Si protrarrà anche la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate. Le agevolazioni saranno rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Sempre per il secondo trimestre 2023 prevista una riduzione dell’Iva che passa dal 10 al 5 per cento e gli oneri generali nel settore gas. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Per le imprese si prevede fino al 30 giugno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Nel dl viene specificato che i crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023 e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Salute – Per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, viene istituito un fondo presso il ministero della Salute per l’assegnazione di una quota attribuire a ciascuna regione e provincia autonoma, determinata in proporzione agli importi complessivamente ad esse spettanti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell’anno 2022.

Per sopperire alla carenza di organico, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un massimo di 12 mesi e senza possibilità di proroga.

Le aziende e gli enti del SSN, per l’anno 2023, possono ricorrere alle cosiddette “prestazioni aggiuntive” (tipologie di attività libero professionale intramuraria) per le quali la tariffa oraria fissata dal CCNL di settore (pari a euro 60,00), può essere aumentata sino a euro 100 lordi, nei limiti delle risorse disponibili, di cui si prevede tuttavia un incremento per ciascuna regione.

Si istituisce il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).

Adempimenti fiscali – Previsti interventi sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, con la proroga dei termini previsti per la definizione in acquiescenza e contemplando che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Si estende la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale.

Si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

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