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Fine dello stato di emergenza: cosa cambia dal 1° aprile

Il 31 marzo segna la fine dello stato di emergenza legato all’emergenza sanitaria da Covid-19. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge 24 marzo 2022, “Riaperture 2022”, vengono modificate le misure anti-Covid, con l’eliminazione graduale a partire dal 1 aprile delle restrizioni attualmente in vigore.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Il provvedimento stabilisce:

– obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

– fine del sistema delle zone colorate;

– capienze impianti sportivi: ritorno al 100 per cento all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;

– protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del ministro della Salute

Accesso al luogo di lavoro – Dall’entrata in vigore del decreto sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base. Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Smart working – in attesa che la commissione Lavoro della Camera trovi un accordo su un nuovo disegno di legge sullo smart working che vada a sostituire la normativa vigente (legge 81 del 2017), è stata prorogata la possibilità al 30 giugno 2022 di ricorrere allo smart working nel settore privato con un regime semplificato, ovvero in assenza dell’accordo individuale tra datore e lavoratore.

Scuola – Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
 
Scuole dell’infanzia, servizi educativi per l’infanzia – In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale – In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento – Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid – Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza – Il decreto inoltre stabilisce:

  • per il capo della Protezione civile la cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità;
  • per il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 è prevista l’istituzione di un’unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute.  

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