
Con l’entrata in vigore, il 24 gennaio 2026, del decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 213, cambia il quadro degli obblighi per le imprese che operano in attività con rischio di esposizione all’amianto. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e modifica alcune parti del Testo Unico sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Le novità riguardano la valutazione del rischio, l’individuazione dei materiali contenenti amianto, le misurazioni, la formazione, la sorveglianza sanitaria, il registro esposti e gestione delle patologie professionali.
L’associazione di protezione ambientale Sportello amianto nazionale ha pubblicatoun’analisi delle revisioni introdotte dal nuovo decreto legislativo.
Ad esempio l’articolo 248 rafforza l’obbligo di individuare preventivamente la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di avviare demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni. Per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 257/1992, il datore di lavoro deve richiedere informazioni a proprietari e altri datori e cercarle anche in registri pertinenti; se tali dati non sono disponibili, è tenuto a far effettuare un esame da un operatore qualificato e ad acquisirne l’esito prima dell’inizio dei lavori.
Sul piano pratico, questo si traduce in un vero e proprio processo di indagine approfondita e analisi dettagliata pre-cantiere, che rafforza le responsabilità anche contrattuali nelle gare, nei capitolati, nei piani di sicurezza e nella gestione delle interferenze tra imprese.
L’articolo 249 introduce il nuovo comma 1-bis, che chiarisce la strategia di fondo: per le attività che possono presentare rischio di esposizione, la valutazione deve servire non solo a misurare natura e grado dell’esposizione, ma anche a dare priorità alla rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.
Viene inoltre ristretto l’ambito delle esclusioni limitando l’esenzione alle sole disposizioni dell’articolo 250 (notifica), riducendo le “scappatoie” interpretative e mantenendo più stabile la catena degli obblighi su misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e registri anche in presenza di esposizioni ritenute contenute.
Il nuovo articolo 253 riscrive le regole sulle misurazioni della concentrazione di fibre in aria, imponendo campionamenti a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, con campionamento personale sul lavoratore e, eventualmente, campionamento ambientale nell’aria confinata, e obbligo di riportare i risultati nel Documento di valutazione dei rischi.
Viene inoltre avviata una transizione metodologica: fino al 20 dicembre 2029 si continuerà a utilizzare la microscopia ottica in contrasto di fase, mentre dal 21 dicembre 2029 le misurazioni dovranno essere effettuate con microscopia elettronica o metodi equivalenti, in grado di rilevare anche fibre di diametro inferiore a 0,2 micrometri, secondo le modalità che saranno definite da un decreto congiunto salute/lavoro.
Vien prevista l’immediata cessazione dei lavori se il valore limite rilevato viene superato o se emergono materiali contenenti amianto non identificati che possono generare polvere, con ripresa delle attività solo dopo aver individuato le cause, adottato misure correttive adeguate e ridotto il rischio a livelli accettabili.
L’articolo 258 interviene sulla formazione rendendola più aderente alle reali esposizioni. Vengono aggiornati i contenuti sui dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione alla scelta, ai limiti e al corretto utilizzo dei Dpi respiratori. La formazione deve essere adattata alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro specifici, superando approcci generici e poco operativi.
Per le attività di demolizione e rimozione, è prevista un’ulteriore formazione sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchinari progettati per contenere l’emissione e la dispersione di fibre, spingendo le imprese verso soluzioni tecniche più evolute.
Per i lavoratori esposti alla polvere derivante dalla manipolazione attiva di amianto o materiali contenenti amianto, viene attivata una sorveglianza sanitaria che prevedeuna visita medica prima dell’adibizione e successivamente con periodicità almeno triennale, salvo diversa indicazione del medico competente. La sorveglianza è finalizzata anche a verificare l’idoneità all’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante il lavoro e include una visita alla cessazione del rapporto, con eventuali indicazioni su prescrizioni e ulteriori accertamenti opportuni nel tempo.
Infine, viene aggiornato il quadro sanzionatorio adeguandolo ai nuovi commi e rinvii normativi. Per le imprese questo significa che le inadempienze in materia di valutazione del rischio, individuazione preventiva dei materiali, misurazioni, formazione, sorveglianza sanitaria e gestione dei registri potranno tradursi più facilmente in violazioni sanzionabili.
UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
