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Nuovo bonus Mamme 2025: al via le domande all’Inps

bonus mamme

Arrivano dall’Inps le indicazioni per accedere al nuovo bonus Mamme 2025. Con la circolare 139 del 28 ottobre 2025 l’Istituto nazionale della previdenza sociale illustra nel dettaglio la disciplina del bonus, la misura di integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli introdotta dall’art.6 del decreto-legge 95/2025 convertito con modificazioni dalla legge 118/2025.

Contestualmente, il dl 95/2025 ha posticipato al 2026 (il disegno di legge di Bilancio 2026, si ricorda, proroga al 2027) l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale previsto per le lavoratrici madri con due o più figli dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024).

Per l’anno 2025, l’intervento trova attuazione mediante il riconoscimento del nuovo bonus Mamme, un’integrazione al reddito destinata alle lavoratrici madri con due o più figli che risultino titolari di un’attività di lavoro dipendente – con esclusione dei rapporti di lavoro domestico – oppure di un’attività di lavoro autonomo.

Il beneficio consiste in una somma pari a 40 euro mensili per ciascun mese, o frazione di mese, di effettiva vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, a condizione che siano soddisfatti i requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla norma.

Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il bonus non è invece riconosciuto nei mesi – o frazioni di mese – in cui sussista un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in quanto tali soggetti possono beneficiare di una misura alternativa di maggiore favore. Infatti, tali lavoratrici continuano ad accedere, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, all’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, introdotto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Requisiti soggettivi e familiari –Per accedere al nuovo bonus Mamme, la lavoratrice deve essere madre di:
•             due figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 10 anni nel corso del 2025 oppure
•             tre o più figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 18 anni.

Sono inclusi i figli adottivi e quelli in affidamento preadottivo.

Il requisito si considera soddisfatto se presente al 1° gennaio 2025 o se maturato entro il 31 dicembre 2025; ad esempio, nel caso di nascita del secondo o terzo figlio nel corso dell’anno, il diritto decorre dal mese della nascita. Il diritto non viene meno in caso di decesso del minore o di affidamento esclusivo al padre, mentre restano esclusi i figli per i quali sia cessata la responsabilità genitoriale.

Condizioni lavorative – Il bonus è riconosciuto alle madri:
•             lavoratrici dipendenti, sia del settore pubblico che privato, escluse le lavoratrici domestiche;
•             lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (incluse le Casse professionali di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, nonché la Gestione separata ex L. n. 335/1995.

Per le lavoratrici dipendenti, il diritto sussiste solo per i mesi di effettiva vigenza del rapporto di lavoro; sono inclusi i rapporti a tempo determinato, intermittente o in somministrazione. Per le lavoratrici autonome, il bonus è riconosciuto in relazione ai mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025, ovvero – per le iscritte alla Gestione separata – per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025. Sono invece escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o alle forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Casi particolari e incompatibilità – Un aspetto rilevante riguarda le madri con tre o più figli.Per queste lavoratrici, il nuovo bonus Mamme non spetta nei mesi in cui sia in essere, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche solo per parte del mese. Ciò perché, per tali soggetti, opera già l’esonero totale dei contributi IVS a loro carico, previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (l. n. 213/2023).Ne consegue che, in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato, il diritto al nuovo bonus Mamme cessa a partire dal mese della trasformazione.La medesima esclusione dal nuovo bonus Mamme si applica anche ai rapporti di apprendistato, qualificati per legge come contratti a tempo indeterminato (art. 41, d.lgs. n. 81/2015).

Il limite di reddito Il reddito complessivo (somma dei redditi) da lavoro (dipendente o autonomo) percepito nel 2025 non deve superare 40mila euro lordi annui, come risultante ai fini dell’imposizione fiscale. Il superamento comporta l’esclusione dal beneficio.

Misura e modalità di erogazione – Il bonus ammonta a 40 euro per ciascun mese o frazione di mese in cui è sussistente il rapporto o l’attività lavorativa, per un massimo di 12 mensilità (480 euro complessivi).L’importo non è corrisposto mensilmente, bensì in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, unitamente alla retribuzione del medesimo mese.Nel caso in cui la domanda sia presentata in una data non utile per l’erogazione di dicembre, il pagamento potrà avvenire entro il mese di febbraio 2026, purché la domanda pervenga entro il 31 gennaio 2026.

Analogo principio si applica alle situazioni in cui il rapporto di lavoro, inizialmente a tempo determinato, venga trasformato in contratto a tempo indeterminato: in tal caso, il diritto al bonus sussiste fino al mese precedente la trasformazione (ad esempio, da gennaio a giugno 2025 se la conversione avviene a luglio), dopodiché la lavoratrice potrà fruire dell’esonero contributivo.

Infine, il beneficio non è riconosciuto qualora la lavoratrice sia madre di figli tutti maggiorenni, ossia di età superiore ai diciotto anni, poiché viene meno il requisito anagrafico previsto dalla norma. In tale ipotesi, la lavoratrice non rientra neppure tra i soggetti che possono accedere all’esonero totale dei contributi previdenziali.

Presentazione della domanda – Il beneficio è riconosciuto a domanda, da presentarsi esclusivamente all’Inps attraverso i canali telematici istituzionali o Patronati. Il termine ordinario per la presentazione è di 40 giorni dalla pubblicazione della circolare – 28 ottobre 2025, ossia entro il 9 dicembre 2025. Le lavoratrici che maturano i requisiti successivamente potranno presentare la domanda fino al 31 gennaio 2026.

Dichiarazioni e documentazione – La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) con la quale la richiedente attesta:

  • la composizione del nucleo familiare e l’età dei figli;
  • la titolarità di un rapporto o attività lavorativa rientrante tra quelle ammesse;
  • l’ammontare del reddito da lavoro 2025, non superiore a 40.000 euro.

Per ciascun figlio devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale, allegando – ove necessario – la documentazione comprovante la filiazione o l’affidamento. Per le lavoratrici straniere, la documentazione dovrà essere prodotta con documento pubblico apostillato o legalizzato, secondo Paese di appartenenza.

All’atto di presentazione della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento, che avverrà mediante accredito su conto corrente bancario o postale (Iban) o tramite bonifico domiciliato.

L’Inps sottoporrà le domande a controlli, anche successivi all’erogazione. In caso di dichiarazioni false o mendaci, sono previste la decadenza dal beneficio, il recupero delle somme indebitamente percepite e la segnalazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Trattamento fiscale e Isee – Il nuovo bonus Mamme è espressamente escluso dalla base imponibile ai fini Irpef, in quanto non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 del TUIR). Inoltre, non rileva ai fini del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Ha collaborato Rita Volponi – Enasc

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