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Reddito di cittadinanza: stop dal 31 dicembre

Come previsto dalla legge di bilancio 2023, la fruizione del Reddito di cittadinanza terminerà il 31 dicembre 2023. Non potranno infatti essere acquisite nuove domande oltre la data del 30 novembre, dal momento che il termine di erogazione del beneficio è il mese successivo a quello della richiesta.

Lo ricorda la Direzione centrale Inclusione e Invalidita’ civile e la Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell’Inps in un messaggio informativo che sottolinea come per coloro che hanno la misura in essere, la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc.  Non è escluso invece il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di Assegno unico universale fino a febbraio 2024. La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

Nel caso di domande presentate all’Istituto per il tramite di intermediari, verrà consentita, anche attraverso il canale dell’interoperabilità, la trasmissione di tali domande fino alla data del 20 dicembre 2023, purché presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza del 30 novembre 2023.

La data del 30 novembre rappresenta anche il termine per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità.

Tenuta presente tale ultima scadenza, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta, verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.

Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre, si procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.

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