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Rischi catastrofali, obbligo di assicurazione per le imprese: chi deve adeguarsi entro il 31 marzo 2026

Con la chiusura del mese di marzo si avvicina una scadenza cruciale per diversi comparti produttivi. Entra infatti nel vivo l’obbligo per molte imprese di sottoscrivere polizze assicurative contro i rischi catastrofali, una misura introdotta per rafforzare la resilienza del sistema produttivo di fronte a eventi naturali sempre più estremi.

L’obbligo è stato previsto dalla legge di Bilancio 2024, che ha stabilito la necessità per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni provocati da eventi naturali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La norma riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che risultano iscritte al Registro delle imprese. Sono invece escluse dall’obbligo le imprese agricole.

Le polizze devono coprire i principali beni utilizzati nell’attività produttiva, tra cui terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali utilizzate per l’esercizio dell’impresa.

Il calendario degli obblighi è stato progressivamente definito da diversi provvedimenti normativi che hanno introdotto uno scaglionamento temporale distinguendo tra diverse dimensioni aziendali:

  • per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) l’obbligatorietà è entro il 31 marzo 2025, con periodo transitorio di 90 giorni fino al 30 giugno per adeguarsi mantenendo l’accesso agli incentivi;
  • per le medie imprese (da 50 a 250 dipendenti): entro il 30 settembre 2025;
  • micro e piccole imprese: entro il 31 dicembre 2025.

Il dl Milleproroghe 2026 (decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200), ha introdotto ulteriori proroghe per alcuni settori. In particolare, il termine è stato spostato al 31 marzo 2026 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per le imprese turistico-ricettive.

La normativa stabilisce inoltre che il rispetto dell’obbligo assicurativo diventa un elemento rilevante per accedere a contributi pubblici, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie.

In caso di mancata stipula della polizza, le amministrazioni titolari di misure di sostegno dovranno tener conto dell’inadempimento nell’assegnazione di risorse pubbliche, comprese quelle previste in occasione di calamità naturali. Un decreto del Mimit ha infatti adeguato la disciplina degli incentivi gestiti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, stabilendo che l’accesso alle agevolazioni previste è consentito solo alle aziende che abbiano adempiuto all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali.

La normativa prevede anche sanzioni in caso di violazioni da parte delle compagnie assicurative. Qualora venga accertata una violazione o un’elusione dell’obbligo a contrarre, l’Ivass può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100mila e 500mila euro.

Per sostenere la gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative è previsto anche un meccanismo di riassicurazione pubblico. Sace S.p.A. è infatti autorizzata a concedere, a condizioni di mercato, una copertura fino al 50% degli indennizzi che gli assicuratori devono corrispondere in caso di sinistri legati a calamità naturali ed eventi catastrofali.

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