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Smart Working: arrivano le regole per il settore privato

Smart working

L’Italia è il secondo paese in Europa regolamentare e delineare un Protocollo Nazionale per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato. Un passo storico per il nostro paese raggiunto grazie all’intesa tra le parti sociali e il Governo: da sindacati e Confindustria è arrivato infatti il via libera al documento che contiene le linee guida con cui disciplinare l’uso dello Smart working che gioco forza la pandemia si è imposto come nuova modalità lavorativa.

Con queste parole il ministro Andrea Orlando commenta a margine, l’incontro avvenuto ieri con le parti sociali: “Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro, anche nella quotidianità, nella normalità che speriamo di riconquistare il più presto possibile. Per questo abbiamo voluto raggiungere un accordo con tutte le parti sociali, che disciplinasse i nuovi problemi che questa modalità organizzativa del lavoro pone”. Ecco alcune indicazioni sul nuovo smart working.

ADESIONE

Il lavoratore può aderire allo smart working su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. Il lavoratore può quindi anche decidere di rifiutare di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile senza incorrere in licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

COSA CONTIENE L’ACCORDO

Fermo restando che l’accordo raggiunto si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e seguire le linee appena definite nel Protocollo nazionale, nel nuovo quadro individuale l’accordo deve contenere:

  • la durata dell’accordo, a termine o indeterminato;
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali e se ci sono luoghi esclusi per lo svolgimento del lavoro esterno;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

DIRITTI

Il lavoratore smart avrà gli stessi diritti economici e normativi di quelli che lavorano nei locali aziendali, ma non avrà vincoli di orario. “La giornata lavorativa svolta in modalità agile – si legge – si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati” Tuttavia dovrà essere individuata una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non erogherà la prestazione. Anche sugli strumenti di lavoro deciderà l’accordo individuale anche se “di norma” saranno forniti dal datore di lavoro

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