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Riforma Agea: arriva il decreto. Ecco cosa cambia

riforma agea

Approvato in via definitiva il decreto legislativo che disciplina la riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

La riorganizzazione dell’Agea, così come prevede il decreto approvato, ha l’obiettivo di:

  • migliorare la qualità dei servizi erogati alle imprese agricole;
  • razionalizzare e contenere la spesa;
  • innalzare l’ efficienza del sistema di pagamenti;
  • rivedere e ottimizzare il modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale;
  • rivedere l’ attuale sistema di gestione del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale);
  • ottimizzare l’ accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta una più forte integrazione tra le articolazioni regionali e la struttura centrale.

Altro obiettivo è assicurare in modo più strutturato e netto la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore attribuite all’Agea. L’Agenzia oggi svolge la funzione di organismo pagatore nazionale e quindi è colei che interloquisce con Bruxelles.

Fra le novità la nuova Agea avrà un Direttore con nomina del Ministro e quindi sarà, probabilmente più di prima espressione del governo politico del Ministero dell’Agricoltura. Novità di un certo interesse è quanto previsto all’articolo 9 in cui viene previsto un Comitato Tecnico con il ruolo di rafforzare il concetto di coordinamento ed integrazione tra realtà regionali. Sarà composto dal Direttore dell’Agenzia che ne coordina e presiede il lavoro, i direttori di Agea Coordinamento e Pagatore, due direttori di Organismi Pagatori Regionali e due rappresentanti delle Regioni, indicati, questi ultimi, dallo Stato Regioni: 7 membri in tutto, che svolgeranno un ruolo di orientamento e di armonizzazione.

Sui CAA la Riforma interviene all’articolo 6, ricordando la natura giuridica e le funzioni e prevedendo l’introduzione di ulteriori parametri selettivi per definire la loro possibilità a stipulare convenzioni con strutture pubbliche (es. dimensioni numeriche degli agricoltori rappresentati, requisiti tecnici, ecc.). I CAA potranno anche svolgere attività ulteriori convenzionate con le Regioni (vedi Super CAA) e si provvederà ad armonizzare i requisiti (oggi AGEA convenziona 22 CAA, Artea, Toscana ne convenziona 5 o 6 e la Sicilia a livello Regionale ne riconosce credo oltre 30). Insomma un quadro non sostenibile.

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