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Unsic: firmato contratto per istituti di vigilanza

UnsicUn contratto innovativo alla luce di una società che cambia. E’ quello per i dipendenti degli istituti e delle imprese di vigilanza e servizi fiduciari, siglato l’8 marzo scorso dall’Unsic congiuntamente con Confial, Consil, Ciu, Federdat, Unsicoop. Il contratto ha decorrenza dal 20 marzo 2017 al 19 marzo 2020.

Tra i punti salienti, il welfare aziendale, il livello d’ingresso dei lavoratori non professionalizzati attraverso il sistema dello scambio tra formazione e livello professionale e le azioni sulle disparità di genere, con la promozione della presenza femminile in azienda. Particolarmente innovativa la “banca ore”, che garantisce un elemento di flessibilità nell’orario in cui l’elasticità e l’adattabilità non finiscono nel calderone del precariato: nel dettaglio, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi attraverso versamento nella “banca ore” individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni.

Particolare attenzione viene riposta alla qualifica di lavoratori di primo ingresso, che può essere attribuita a chi ha più di 29 anni, assunto per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, inquadrato all’ultimo livello, laddove disoccupato da oltre 12 mesi. A tali lavoratori, in via sperimentale, potrà essere riconosciuta la retribuzione secondo percentuali graduali dal 70 all’80 per cento nei primi tre anni qualora l’azienda provveda a fornire corsi di formazione anche durante l’orario di lavoro, con costi a totale carico del datore di lavoro. Dal quarto anno dovrà essere riconosciuta loro la retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal contratto nazionale. Il requisito dell’età non si applica qualora il lavoratore neoassunto sia in possesso di qualifica corrispondente all’inquadramento previsto.

Il documento prevede che tali agevolazioni non sono cumulabili con altre o con trattamenti migliorativi.

Il contratto, che include anche l’inserimento del lavoro intermittente o a chiamata, offre la possibilità di rateizzare tredicesime e quattordicesime e indica una maggiorazione forfettaria del 15 per cento per il lavoro supplementare e dell’1,5 per cento per le ore di lavoro effettuate a seguito dell’applicazione di clausole elastiche (in alternativa è possibile concordare un’indennità).

Per quanto riguarda l’indennità di malattia, infine, questa è prevista solo per i primi cinque “eventi morbosi”, salvo che l’assenza sia dovuta a patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, day hospital ed emodialisi e che tali circostanze siano debitamente documentate.

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