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Cessione di un gruppo di dipendenti dotati di particolare competenza stabilmente coordinati e organizzati

CESSIONE DI UN GRUPPO DI DIPENDENTI DOTATI DI PARTICOLARE COMPETENZA STABILMENTE COORDINATI E ORGANIZZATI – Applicabilità dell’art. 2112 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 7121 del 12 aprile 2016, Pres. Di Cerbo, Rel. Boghetic).

Ai fini del trasferimento d’azienda, la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Il trasferimento d’azienda è pertanto configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. E’ configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro – e non un’ipotesi di mera cessione – che non abbisogna del consenso del contraente ceduto ex art. 1406 cod. civ..

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