giovedì , Dicembre 7 2023
Home / News / Fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici

Fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici

L’INPS con propria circolare n.40 del 23/02/2016 ha specificato contenuti e obiettivi del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 10 dicembre 2014 n.183 (Jobs Act) relativamente alle peculiarità inerenti la fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Specificamente l’Istituto ha fornito indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi medesimi con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici. Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n.80, in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 24 dicembre 2014 n.183, ha apportato una serie di modifiche, in via sperimentale per il solo anno 2015, al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificando, tra l’altro, i limiti temporali di utilizzo del congedo parentale e del prolungamento dello stesso per i figli con disabilità in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali. Il successivo D. Lgs. n.148/2015, in vigore dal 24/09/2015 con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento delle misure introdotte dal d. lgs n.80/2015 ha confermato la struttura delle misure per il sostegno della maternità anche per gli anni successivi al 2015. L’art.7 del d. lgs. n.80/2015 è intervenuto in materia di congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 32 del d. lgs. 151/2001. Tale comma introduce una disciplina legislativa applicabile in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E’ esclusa inoltre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001. Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento. La norma fondamentale nell’ordinamento, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro pubblico, è quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come già precisato nella circolare n.81/2015. Oltre alle amministrazioni pubbliche individuate dal citato art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, le indicazioni contenute nel presente punto 1 sono applicabili, in linea generale, anche agli enti pubblici o agli organismi obbligati ad iscrivere i lavoratori dipendenti alle casse o ai fondi della gestione dipendenti pubblici. Le disposizioni contenute nel comma 1-ter del d. lgs. 151/2001 non si applicano, per espressa previsione legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. Sono, pertanto, esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al comma 1-ter dell’art.32 del d. lgs. 151/2001 il personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A seguito dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25/06/2015) del d. lgs. n.80/2015 per i periodi di congedo parentale di cui all’art.32, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.  Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

Check Also

Next generation Eu

Cliccando QUI si può consultare il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Premium …