L’Inps con propria circolare n. 154 del 08.08.2016 ha reso lumi circa articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali riconosciuti ad ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto – correlata derivante da esposizione all’amianto, transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’Inps. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Supplemento ordinario n. 70, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. L’art. 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dispone che “Per i lavoratori indicati all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS derogando al disposto dell’articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016”. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare si fa rinvio alle indicazioni contenute nella circolare n. 80 del 2015 per l’applicazione dell’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove compatibili con quanto di seguito chiarito. L’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 274, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che “In deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”. Al riguardo, ricorda l’Istituto, sono state fornite istruzioni applicative con la circolare n. 80 del 21 aprile 2015. L’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 10, comma 12 – vicies bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e dall’articolo 1, comma 279, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che “Entro il 31 dicembre 2016 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015” Le relative istruzioni applicative state fornite, ricorda ulteriormente l’Istituto, con le circolari n. 8 del 21 gennaio 2015 e n. 45 del 29 febbraio 2016 e con i messaggi n. 1231 del 18 febbraio 2015, n. 2489 del 10 aprile 2015, n. 2769 del 22 aprile 2015 e n. 4681 del 10 luglio 2015. I destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori indicati all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che: a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS – siano esse esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria – derogando al disposto dell’articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014; b) possono far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme pensionistiche di cui alla lettera a) complessivamente almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità; c) in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio di cui al successivo punto 3, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2017 e 2018; d) non hanno maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 e s.m. nel corso degli anni 2015 e 2016. I soggetti di cui al punto 2 possono avvalersi del beneficio previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, ovvero, della maggiorazione della complessiva anzianità assicurativa e contributiva di cui alla lettera b) del punto 2, nel limite massimo di 5 anni, ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2017 e 2018, in base alle disposizioni vigenti, nella gestione di ultima iscrizione, prima dell’entrata in vigore del predetto decreto. Con riferimento a tali soggetti, la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva complessiva di cui alla lettera b) del punto 2, nel limite sopra indicato, è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità a seguito del perfezionamento del primo dei requisiti di cui al punto 4 della circolare n. 80 del 2015 e secondo i criteri indicati nel medesimo punto 4. La maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva di cui al presente punto è utile ai fini del diritto e della misura della quota retributiva della pensione di anzianità. Le gestioni di cui alla lettera b) del punto 2, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento. Ciascuna gestione, al fine di determinare il sistema di calcolo del trattamento pro quota, deve accertare l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 presso di essa. La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione di cui al punto 3 tra le gestioni di cui alla lettera b) del punto 2 si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni. La decorrenza della pensione di anzianità, in base alla normativa vigente, nella gestione di ultima iscrizione, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, deve collocarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.