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Coronavirus e diritti: FAQ del Centro Europeo Consumatori Italia

A seguito dell’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure previste nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Civid-19, è previsto che, sino al 3 aprile 2020, si eviti ogni spostamento delle persone fisiche, salvo quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Secondo quanto indicato nella direttiva del ministro dell’Interno del 8 marzo 2020 gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. Il sito del ministero rende inoltre disponibile un nuovo modulo per l’autodichiarazione relativa agli spostamenti.

Si ricorda che, a norma dell’articolo 4 del Dpcm 8 marzo 2020, il mancato rispetto degli obblighi previsti è punito, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

  • Alla luce delle nuove disposizioni, dunque i viaggi da effettuarsi per motivazioni differenti da quelle espressamente contemplate, potranno essere annullati e attribuiranno il diritto a ricevere il rimborso, sia per quanto riguarda il trasporto che eventuali soggiorni prenotati. Si consiglia pertanto, laddove ci si trovi costretti ad annullare un viaggio/soggiorno, di contattare immediatamente il vettore o la struttura o, se la prenotazione è stata effettuata tramite agenzia, quest’ultima.

Per un’esatta comprensione delle indicazioni di seguito fornite è importante ricordare che:

  • Il decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 ha introdotto, all’articolo 88, disposizioni relative al rimborso dei contratti di soggiorno e alla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.
  • la situazione è in continua evoluzione e le informazioni sono aggiornate ad oggi, 26 marzo 2020; il rapido susseguirsi di provvedimenti di necessità e urgenza potrebbe modificare le condizioni e i presupposti per annullamenti, rimborsi e rinunce, dunque si consiglia di informarsi costantemente presso le fonti ufficiali.
  • L’individuazione dei territori soggetti a restrizioni è definita a livello nazionale da appositi decreti.
  • Per un’esatta individuazione delle misure restrittive adottate nei paesi europei ed extra europei è necessario consultare le fonti ufficiali, costantemente aggiornate, quali il sito del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale viaggiaresicuri.it, in cui è possibile selezionare lo stato di destinazione o di interesse e prendere visione delle misure vigenti in loco.

TITOLI DI VIAGGIO

  1. Ho prenotato un volo (o altro servizio di trasporto) con partenza prima del 4 aprile. Considerato che non posso mettermi in viaggio, ho diritto al rimborso del biglietto?

Sì: nel caso in cui si risieda in un comune o in un’area dalla quale, per espresso provvedimento dell’autorità, non è possibile allontanarsi (in questo momento, tutto il territorio nazionale), si ha diritto al rimborso del prezzo del trasporto o ad un voucher di pari importo.

  1. Ho prenotato un volo per la fine di aprile, ma alla luce dell’emergenza non me la sento di partire. Riceverò il rimborso del biglietto?

Se il volo di andata o quello di ritorno verranno cancellati e si tratta di una unica prenotazione, si ha diritto al rimborso totale del biglietto. Se invece i voli verranno effettuati, si applicano le condizioni contrattuali del vettore. Ciò significa che se avete acquistato una tariffa rimborsabile o flessibile, potete richiedere il rimborso o la modifica del biglietto, alle condizioni della vostra tariffa. Se invece la tariffa non è rimborsabile/modificabile, in caso di rinuncia potete richiedere soltanto il rimborso delle tasse aeroportuali, a meno che il giorno del volo non vi sia il divieto di mettersi in viaggio.

  1. Ho acquistato, dall’Italia, un titolo di viaggio per uno stato estero, nel quale tuttavia è stato impedito lo sbarco, l’approdo e in generale l’arrivo: ho diritto al rimborso?

Sì, se naturalmente l’arrivo nello stato estero è previsto durante il periodo di vigenza del divieto.

  1. Ho appurato di aver diritto al rimborso: come e a chi devo richiederlo?

Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio; il vettore entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede ad effettuare il rimborso. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.

  1. Ho diritto al rimborso: il vettore è obbligato a restituirmi l’importo in denaro?

No: il vettore può procedere al rimborso anche tramite l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

PACCHETTI TURISTICI

  1. Il tour operator ha cancellato la vacanza che avevo prenotato; ora l’agenzia viaggi/l’organizzatore mi offre un buono. Lo devo accettare oppure posso chiedere la restituzione del prezzo?

Ai sensi dell’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, l’organizzatore può offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo oppure emettere un voucher. La formulazione dell’articolo non sembra lasciare la scelta della modalità di rimborso al consumatore tuttavia, l’emissione del voucher rimane un’alternativa e non una scelta obbligata.

  1. Per la vacanza cancellata l’organizzatore mi rilascia un buono – fino a quando deve essere valido?

Il buono deve essere utilizzato entro un anno dalla data di emissione ma, a nostro avviso, ciò non significa che il viaggio debba essere effettuato entro lo stesso periodo.

  1. Il pacchetto turistico che avevo prenotato è stato annullato, il tour operator mi rilascia un buono per il prezzo della vacanza, ma io non ho ancora saldato il conto per intero. Devo per forza pagare tutto, prima di ricevere il buono?

L’articolo 1463 del codice civile dispone che nei contratti a prestazioni corrispettive, se una di queste viene meno per fatto non imputabile alla parte che deve eseguirla, viene meno anche la causa che giustifica la controprestazione. Il viaggiatore, pertanto, non è tenuto a procedere al saldo ed ha diritto alla restituzione delle somme già corrisposte.

  1. Ho prenotato un pacchetto turistico presso un tour operator con sede in un altro paese dell’Unione europea ma a causa del divieto italiano di mettersi in viaggio, non sono potuto partire. Ho comunque diritto al rimborso/buono?

Riteniamo che in questo caso i cittadini italiani abbiano diritto al rimborso in quanto il divieto di mettersi in viaggio/divieto di ingresso in un Paese, costituiscano una circostanza eccezionale non imputabile al viaggiatore che rende impossibile usufruire della prestazione.

  1. Ho prenotato un viaggio per la metà di aprile – posso recedere gratuitamente?

E‘ possibile cancellare gratuitamente soltanto viaggi con partenza fino al 3 aprile. Per l’annullamento senza pagare penali di viaggi fissati in data successiva, tale possibilità sarà effettiva solo se i divieti attualmente vigenti su territorio nazionale e nei paesi di destinazione saranno prorogati fino a comprendere le rispettive date di partenza o soggiorno.

  1. Ho prenotato un pacchetto turistico con partenza alla fine di aprile e per il quale ho versato solo un acconto. Ora l’organizzatore mi chiede di pagare il saldo – posso rifiutarmi di pagare?

Visto che solo i viaggi fino al 3 aprile possono essere cancellati gratuitamente, il pagamento del saldo andrebbe effettuato perché a ciò si è contrattualmente tenuti. Data l’incertezza della situazione ed il suo continuo evolversi, consigliamo di contattare l’organizzatore per iscritto e verificare la possibilità di poter posticipare il pagamento del saldo.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

  1. Ho prenotato un soggiorno in albergo nel periodo fino al 3 aprile e ho pagato un anticipo/una caparra. L’albergo può rifiutarsi di restituirmi quanto pagato?

No, anche in questo caso vale la regola secondo cui se non è più possibile adempiere alla prestazione, l’albergo non può richiedere il pagamento e deve restituire quanto già versato in contanti o tramite l’emissione di buono valido un anno dalla data di emissione.

  1. Ho prenotato un albergo per l’estate 2020. L’albergo mi ha comunicato che se oggi decidessi di cancellare la prenotazione, perderei la caparra/devo pagare una penale di recesso. Posso cancellare gratuitamente?

Non è possibile prevedere quale sarà la situazione questa estate; ad oggi l’adempimento della prestazione sembra possibile. Da ciò ne consegue che, in caso di disdetta, il professionista possa trattenere la caparra versata o richiedere il pagamento di penali se previsto dalle condizioni contrattuali.

Se alla data del nostro soggiorno ci sarà ancora impedito lo spostamento per viaggi turistici (che sia vigente nel nostro Paese che in quello di destinazione), il contratto può essere risolto e restituiti gli importi già versati.

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

Ho acquistato un biglietto per un concerto/museo/spettacolo teatrale, ma è stato cancellato. A cosa ho diritto?

Il nuovo decreto legge riconosce che anche in questi casi si verifica un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione; tuttavia, dalla lettera dell’articolo sembrerebbe che il rimborso possa essere corrisposto esclusivamente tramite voucher, da richiedere, allegando il relativo titolo di acquisto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020). Il venditore dovrà procedere, entro 30 giorni dalla richiesta, all’emissione del voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno.

Il Centro Europeo Consumatori Italia è il punto di contatto nazionale dell’European Consumer Centres network (ECC-Net), una rete europea cofinanziata dalla Commissione europea e dagli Stati membri per fornire consulenza ai consumatori europei sui loro diritti e per assisterli in caso di controversie transfrontaliere nell’ambito di acquisto di beni e servizi.Esiste un Centro Europeo dei Consumatori in ogni stato membro dell’Unione europea, oltre che in Norvegia, Islanda e Regno Unito, che, in caso di  problemi di consumo, aiuta gratuitamente i consumatori a risolverli in collaborazione con gli altri Centri della rete.


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