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Il “Bonus bebè” rinnovato anche nel 2019, ecco i chiarimenti

Come noto, l’assegno di natalità, il cosiddetto “Bonus bebè” introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, è stato rinnovato anche quest’anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia (decreto legge numero 119/2018 convertito dalla legge numero 136/2018).

Nella proroga è prevista la maggiorazione dell’assegno del 20 per cento per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2019.

L’Inps, con la circolare numero 85/2019, ha fornito chiarimenti riguardo i requisiti, gli importi, la maggiorazione e la presentazione delle domande.

L’importo dell’assegno, erogato per 12 mensilità, varia da 80 euro al mese (960 euro annui) a 160 euro mensili (1.920 euro annui), a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un Isee non superiore, rispettivamente, alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui. Salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20 per cento, prevista dalla legge numero 136/2018.

La domanda deve essere inoltrata solo in via telematica entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

La maggiorazione del 20 per cento si applica per ogni figlio successivo al primo, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra genitore e figlio.

Nel caso di parto gemellare o di adozione plurima di minorenni (eventi verificatisi nello stesso giorno), se non ci sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio nato o adottato di seguito al primo in ordine di tempo; se il genitore ha già altri figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per ogni gemello o per ogni adottato.

Infine, se si tratta di adozione plurima di gemelli, e non vi sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente. Se non si tratta di primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni gemello adottato.

L’Inps precisa, inoltre, la modalità di compilazione e di presentazione della domanda on line in presenza delle varie casistiche.

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