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Esonero contributivo lavoratori agricoli: ecco i requisiti

esonero contributivo

L’esonero del versamento del 100% della contribuzione per le nuove iscrizioni previdenza agricola riguarda i coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Misura e durata dell’esonero

Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Sono esclusi, dall’agevolazione: 

  • il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, al fine del rispetto del limite “de minimis” previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.

Compatibilità con altri benefici

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.

Procedimento di ammissione al beneficio

Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.

L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività.

Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte. Si evidenzia che, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020.

L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, esclusivamente, in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.

Per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non ancora perfezionate, per le quali vi è comunque l’attribuzione del codice azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione alla gestione.

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