
I contribuenti in regime forfettario rientrano tra i beneficiari della proroga dei versamenti fiscali prevista dal dl n. 89/2026 (il cosiddetto Decreto caro petrolio quater). Il saldo dell’imposta sostitutiva 2025 e il primo acconto 2026 potranno essere versati entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. La misura amplia la platea dei beneficiari e concede più tempo per gli adempimenti fiscali estivi.
Il decreto-legge n. 89/2026 estende ufficialmente ai contribuenti in regime forfettario la proroga dei versamenti fiscali in scadenza il 30 giugno 2026. La novità, prevista dall’articolo 6 del provvedimento, consente di effettuare il pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva relativa al periodo d’imposta 2025 e del primo acconto 2026 entro il 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione. Chi sceglierà di rinviare ulteriormente il versamento al 20 agosto dovrà invece applicare la maggiorazione dello 0,80%, che rappresenta l’unico onere previsto dalla normativa.
La disposizione interessa una categoria che, negli anni, è stata spesso oggetto di chiarimenti interpretativi in occasione delle proroghe estive. Questa volta il legislatore ha previsto un’esplicita inclusione dei forfettari tra i destinatari del differimento.
Per i contribuenti che applicano il regime forfettario, il rinvio riguarda tutti i versamenti che derivano dalla dichiarazione dei redditi.
In particolare sono interessati:
- il saldo dell’imposta sostitutiva relativo al periodo d’imposta 2025;
- il primo acconto dell’imposta sostitutiva per il 2026, calcolato secondo le regole ordinarie.
Alla proroga si affiancano anche gli eventuali contributi previdenziali collegati alla stessa scadenza fiscale. Rientrano, ad esempio, i contributi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Inps o quelli versati alla Gestione separata, quando il termine coincide con quello previsto per saldo e acconto delle imposte sui redditi.
Il calendario dei versamenti per i contribuenti ammessi al differimento prevede due possibilità.
La prima è il pagamento entro il 20 luglio 2026, senza alcun aggravio. Resta inoltre possibile effettuare il versamento entro il 20 agosto 2026, applicando la maggiorazione dello 0,80%. Quest’ultima scadenza tiene conto della cosiddetta “proroga di Ferragosto”, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del dl n. 223/2006, che differisce gli adempimenti e i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto.
La proroga non riguarda automaticamente tutti i titolari di partita Iva. L’articolo 6 del dl n. 89/2026 individua una platea ben definita di contribuenti. Oltre ai soggetti che applicano gli Isa, sono compresi i contribuenti con cause di esclusione dagli Isa, i soggetti in regime di vantaggio, i contribuenti in regime forfettario, i partecipanti a società, associazioni e imprese disciplinate dagli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma.
UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
