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Impresa: esonero Tfr e ticket licenziamento per chi è in fallimento

tfr

Se l’impresa è in fallimento o in amministrazione straordinaria e che negli anni 2019 e 2020 sono state destinatarie di provvedimenti di cassa integrazione straordinaria, e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.

A renderlo noto è l’Inps ricordando che gli esoneri sono riconosciuti per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro per ciascun anno.

Secondo le direttive dell’Istituto di previdenza sociale, le aziende che intendano richiedere i predetti esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:

  • la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018, distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla CIGS;
  • la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. ticket di licenziamento), da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato decreto-legge.

Sulla base dei dati forniti dai responsabili della procedura concorsuale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali verifica che esse trovino capienza nello stanziamento previsto dalla norma.

Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori fallimentari o i commissari straordinari dovranno presentare istanza di liquidazione utilizzando il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it), scegliendo la prestazione “TFR su CIGS” e indicando il decreto di autorizzazione ai sensi dell’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018.

É possibile effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda.

La richiesta può essere anche presentata tramite file in formato “xml” da trasmettere a mezzo di protocollo File Transfer Protocol (FTP).

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

L’importo richiesto in pagamento non potrà superare l’importo autorizzato a titolo di TFR, per il 2019 e per il 2020, nel decreto.

In caso di richiesta di importi superiori non si potrà dar corso ad alcun pagamento.

Per tutte le informazione in merito agli esoneri, rimandiamo alla pagina dedicata Inps cliccando QUI.

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