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Inps, bonus mamme: pronte le indicazioni

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Arrivano dall’Inps le indicazioni che esplicitano le modalità operative per le lavoratrici madri con almeno tre figli, per l’ottenimento dell’esonero della contribuzione previdenziale. La legge di bilancio 2024 ha infatti previsto il “bonus mamme”, ovvero l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3mila euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici (9,19% della retribuzione) che hanno almeno tre figli. In via sperimentale, per il 2024, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli. Nello specifico, alle madri lavoratrici viene “riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse invece le lavoratrici domestiche.

Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dallo stesso mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio.

Le lavoratrici interessate all’agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli, oppure utilizzare l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile sul sito dell’Inps. I datori di lavoro possono, conseguentemente alla comunicazione della dipendente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate dall’Inps. La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

Viene inoltre ribadito dall’Istituto, che l’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

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