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Da marzo pensioni più alte con le nuove aliquote

anziani, pensione

Parte da marzo l’aumento delle pensioni legato alla rivisitazione delle aliquote Irpef per il periodo di imposta 2024. È quanto comunicato dall’Inps nel messaggio n. 755/2024.

La “Delega al Governo per la riforma fiscale” (dlgs. n. 216/2023), infatti, ha ridotto a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così ripartiti:

  • 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 per cento per i redditi compresi tra i 28.000 e i 50.000 euro;
  • 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Per il 2024, quindi, il decreto ha innalzato da 15.000 a 28.000 euro la soglia dell’aliquota al 23 per cento e abolito quella del 25 per cento.

Inoltre, sempre per l’anno in corso, la detrazione per i redditi fino a 15.000 euro (art.13, com.1 del Tuir) da lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e taluni redditi assimilati, è stata elevata da 1.880 a 1.955 euro.

L’Istituto ha quindi fatto sapere che dal rateo di pensione di marzo 2024, procederà all’applicazione delle “nuove aliquote sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini Irpef”.

Sempre sul rateo di marzo, sul cui cedolino verrà riportata la seguente annotazione “da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023”, saranno conguagliate le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

Inoltre, il decreto ha stabilito che il trattamento integrativo di 1.200 euro annui per i contribuenti con redditi non superiori ai 15.000 euro (art.1, dl n.3/2020) spetti a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all’articolo 13, comma 1a del Tuir, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Con tale disposizione – fa sapere l’Inps – è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (Ape sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del Tuir.

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