martedì , Luglio 16 2024

La Nuova Pac

A seguire un pezzo di presentazione della Nuova Pac a cura di Salvatore Medica (Caa-Unsic).

I° Pilastro della PAC – Pagamenti Diretti

Premessa

Il Ministero delle politiche agricole ha presentato alla Commissione europea il Piano strategico per la Pac (Psp), ovvero il Piano che decide la politica agricola nazionale per i prossimi 5 anni.

In questa fase parleremo solo del primo pilastro della nuova PAC , quello relativo al pagamento diretto.

I pagamenti diretti dispongono di un plafond di 3.658,5 milioni di euro, ma una parte di esso verrà trasferito al II° pilastro, in particolare:

  • 2,5% per l’agricoltura biologica;
  • 1% per i giovani;
  • 0,16% agli interventi settoriale a favore del settore delle patate.

Il pagamento diretto è suddiviso nei seguenti interventi:

  • Sostegno al reddito di base;
  • Sostegno ridistributivo al reddito;
  • Sostegno giovani agricoltori
  • Regimi per il clima e l’ambiente
  • Pagamento accoppiato

Sostegno al reddito di base

Il nuovo sostegno al reddito di base assorbe il 47,835% delle risorse destinate ai pagamenti diretti e prevedrà il mantenimento dei titoli (ricalcolati nel 2022). Tuttavia i titoli, nel corso del periodo 2023-2026, subiranno un processo di convergenza, allo scopo di portare il valore dei titoli di valore più basso al 85% del valore medio nazionale dei titoli nel 2026.

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, in inglese Basic Income Support for Sustainability (BISS), rappresenta il primo livello di sostegno al reddito per agli agricoltori che svolgono attività agricole.

In continuità con la programmazione 2014-2020, l’applicazione del BISS viene attuata al livello nazionale, anziché regionale, per facilitare il trasferimento dei titoli.

Il nuovo pagamento di base 2023-2027 continuerà ad essere erogato sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato, basato sul valore dei titoli all’aiuto che gli agricoltori detengono in proprietà o in affitto, attivati sui corrispondenti ettari ammissibili a loro disposizione.

Il nuovo valore dei titoli

Gli attuali possessori di titoli continueranno a mantenere i titoli, mentre gli agricoltori che ne sono sprovvisti potranno acquistarli sul mercato o accedere alla riserva nazionale. I titoli attuali verranno ricalcolati nel 2023.

Il nuovo valore unitario dei titoli per ogni agricoltore sarà calcolato partendo dal valore dei titoli all’aiuto dell’anno di domanda 2022 e aggiungendo ad esso il relativo pagamento greening per l’anno di domanda 2022.

In altre parole, il valore dei nuovi titoli sarà determinato sommando il loro valore storico e il relativo pagamento percepito per il greening per ogni agricoltore, riproporzionato in base al budget per il sostegno di base. Quindi gli agricoltori con un valore dei titoli più elevato continueranno a beneficiare di un sostegno più elevato e, viceversa, gli agricoltori con un valore dei titoli più basso continueranno a beneficiare di un sostegno più basso.

Bisogna tener conto che il vecchio pagamento di base + greening, assommavano al 85,08% del massimale dei pagamenti diretti; invece il nuovo pagamento di base è il 48% del massimale dei pagamenti diretti. Di conseguenza, il nuovo pagamento di base è molto inferiore rispetto al vecchio pagamento di base + greening.

Il valore dei titoli subirà il processo di convergenza interna che inizierà già nel 2023.

I titoli rimarranno differenziati sulla base del loro valore storico, ma l’Italia dovrà ridurre i titoli di valore elevato e finanziare l’innalzamento dei titoli di valore basso, attraverso tre criteri:

– una convergenza per avvicinare il valore dei titoli di valore basso al 85% del valore medio nazionale nel 2026, raggiungibile con 4 step progressivamente crescenti (5%, 6%, 7%, 7%);

– un tetto ai titoli di 2.000 euro dal 2023;

– una diminuzione dei titoli di valore più elevato, applicando uno “stop loss” al 30%.

L’obiettivo finale del nuovo modello di sostegno della Pac è di uniformare il più possibile i valori dei pagamenti diretti ad ettaro.

La riserva nazionale

Al massimale del regime di pagamento di base, per ciascun anno di domanda, viene praticata una riduzione percentuale lineare, che non supera il 3%, per la costituzione della riserva nazionale, utilizzata per l’assegnazione di titoli all’aiuto a giovani, nuovi e aventi diritto da decisioni giudiziali e o l’incremento del valore dei titoli esistenti per le zone montane e svantaggiate o soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo.

La dimensione minima per l’accesso alla riserva è confermata pari ad un ettaro di superficie ammissibile.

È fissato un vincolo di tre anni che non permette il trasferimento dei titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale. Per il trasferimento dei titoli all’aiuto è confermata la trattenuta sui titoli trasferiti in affitto senza gli ettari corrispondenti.

Eco-schemi o regimi per il clima e l’ambiente

Gli ecoschemi sono uno strumento che persegue gli obiettivi in tema di sostenibilità climatico-ambientale, necessari per sostenere la transizione ecologica del settore agricolo.

Nelle scelte nazionali, effettuate in sede di redazione del Piano Strategico per la Pac (PSP), la decisione di quali ecoschema attivare, ha attivato un vivace dibattito. Inizialmente, erano stati previsti 9 ecoschemi, che sono stati, poi, ridotti a 7 e solo successivamente si è giunti alle definitive 5 tipologie, strettamente correlate ed integrate con la condizionalità rafforzata.

Agli ecoschemi vengono destinate il 25% delle risorse per i pagamenti diretti, che corrispondono a circa 888,66 milioni di euro, di cui:

  • il 42% all’ecoschema 1;
  • il 17% all’ecoschema 2,
  • il 17% all’ecoschema 3;
  • il 19% all’ecoschema 3;
  • il 5% all’ecoschema 5.

Il sostegno degli ecoschemi è erogato sotto forma di un pagamento annuale addizionale al pagamento di base (sul modello del greening) ammissibile rispettando gli impegni specifici stabiliti per ognuno di essi,

Nel dettaglio, gli ecoschemi afferiscono al benessere degli animali grazie alla riduzione dell’utilizzo degli antibiotici negli allevamenti, alla mitigazione/difesa dai cambiamenti climatici e al sequestro del carbonio tramite l’incentivazione dell’inerbimento e dei sistemi foraggeri estensivi ed, infine, alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio mediante la tutela degli oliveti storici e le misure specifiche a favore degli impollinatori.

Altra tipologia di pagamenti sono gli eco-schemi, questi assorbono il 25% del budget per i pagamenti diretti e vengono suddivisi in 5 categorie:

  • ECO 1 – Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici.
  • L’intervento prevede il rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) espresse in DDD (Defined Daily Dose) definite rispetto ad un valore di mediana regionale, calcolato annualmente per le diverse tipologie zootecniche ammissibili al pagamento. Ai fini dell’ammissibilità al pagamento gli allevamenti sono preventivamente classificati rispetto ai quattro quartili o percentuali del 25% della distribuzione della mediana regionale. Gli allevamenti ritenuti ammissibili sono:
    • quelli che rimangono nei valori dei primi 2 quartili della distribuzione della mediana regionale calcolata per l’anno precedente;
    • quelli che mantengono valori DDD entro il terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
    • quelli che registrano valori DDD che passano dal quarto al terzo quartile;
    • I pagamenti medi presunti per il tipo 1 prevede:
  • Bovini da latte: 66 €/UBA;
  • Bovini da carne e duplice attitudine: 54 €/UBA;
  • Bufalini: 66 €/UBA;
  • Vitelli a carne bianca: 24 €/UBA;
  • Suini: 24 €/UBA;
  • Ovini e caprini: 60 €/UBA;
  • I pagamenti per il tipo 2, cioè allevamenti che aderiscono al sistema SQNBA e svolgono l’intero ciclo o di una parte di esso al pascolo, per determinate periodi dell’anno. In questo caso il pagamento è concesso unicamente al capo e non alla superficie (per evitare speculazioni).
  • Sono previste, inoltre, delle deroghe per allevamenti di piccole dimensioni, a condizione che i controlli necessari alla verifica delle attività di pascolo e allevamento semibrado vengano effettuati dalle Amministrazioni regionali/provinciali competenti.
  • I pagamenti medi presunti per il tipo 2 prevede:
    • Bovini: 240 €/UBA;
    • Suini: 300 €/UBA.
  • ECO 2 – Inerbimento delle colture arboree
  • L’intervento prevede le seguenti misure;
    • Va garantito l’inerbimento dell’interfilare tra il 15 settembre e il 15 maggio dell’anno successivo;
    • Va limitato l’uso di fitosanitari sull’intero campo per il controllo della vegetazione di copertura;
    • non è consentita la lavorazione del suolo nell’interfilare, fatta salva la pratica del sovescio;
    • durante tutto l’anno, la copertura vegetale erbacea va gestita mediante operazioni di trinciatura-sfibratura, senza eseguire asportazioni della vegetazione erbacea dal terreno.
    • Il pagamento previsto è di 120 €/ha aggiuntivi al sostegno di base
  • ECO 3 – Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico. L’intervento prevede:
    • la potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti;
    • il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura (salvo diversa indicazione):
    • un pagamento di 220 €/ha aggiuntivi al sostegno di base.
  • ECO 4 – Sistemi foraggeri estensivi.
  • L’intervento prevede:
    • la presenza di colture leguminose e foraggere, nonché di colture da rinnovo. Su queste superfici non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno;
    • In caso di colture da rinnovo effettuare l’interramento dei residui.
    • Il pagamento previsto è di 110 €/ha aggiuntivi al sostegno di base
  • ECO 5 – Misure specifiche per gli impollinatori.
  • L’intervento prevede:
    • Nell’interfila delle superfici a seminativo o delle coltivazioni arboree, va mantenuta una copertura dedicata con piante di interesse apistico nell’anno di impegno (il mantenimento viene assicurato tramite la semina con metodi che non implichino la lavorazione del suolo);
    • Non vanno eseguite operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
    • Non vanno utilizzati diserbanti chimici. Il controllo di piante infestanti non di interesse apistico può essere eseguito esclusivamente con operazioni meccaniche o manuali;
    • Non vanno utilizzati i prodotti fitosanitari non consentiti su tutta la superficie a seminativo e durante la fioritura della coltura arborea o mellifera;
    • Il pagamento previsto aggiuntivi al sostegno di base sono
      • 500 €/ha ad ettaro per i seminativi;
      • 250 €/ha ad ettaro per le colture arboree.

sostegno ridistributivo

Il Piano strategico della PAC italiano ha attribuito al sostegno redistributivo il 10% delle proprie risorse nazionali destinate per i pagamenti diretti. Lo scopo di questo pagamento è di riequilibrare la distribuzione del sostegno dalle grandi alle piccole aziende, implementando la crescita di quest’ultime.

L’aiuto è del valore di 81,70 € e viene concesso sotto forma di un pagamento ad ettaro aggiuntivo al sostegno di base. Questo è distribuito mediante il metodo dei “primi ettari” sui primi 14 e cioè a usufruire di tale pagamento sono soltanto i primi 14 ettari del totale degli ettari posseduti dal beneficiario.

Per garantire la redistribuzione del sostegno dalle grandi alle piccole aziende, vengono fissate due soglie:

  • una minima di 0,5 ettari;
  • una massima di 50 ettari.

Le aziende al di sotto della minima vengono considerate di dimensioni troppo piccole per poter incoraggiare la ricomposizione aziendale, mentre quelle superiori alla massima vengono meno allo scopo redistributivo per cui è stato creato il sostegno.

Di conseguenza, come indicato in tabella 1, il sostegno è previsto per le sole aziende con superficie compresa tra i 0,5 a 50 ettari, mentre quelle più grandi di 50 o più piccole di 0,5 ettari non usufruiranno del pagamento redistributivo.

Tabella 1 – Ammissibilità al pagamento redistributivo

AziendaImporto
Inferiori a 0,5 ettariNessun pagamento
Da 0,5 a 14 ettari81,7 euro/ha
Da 14 fino a 50 ettari81,7 euro/ha solo per i primi 14 ettari
Maggiore di 50 ettariNessun pagamento

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori persegue l’obiettivo di incentivare la politica di ricambio generazionale, a livello del primo pilastro, e di garantire la parità di accesso a livello nazionale.

Il Piano strategico della PAC italiano attribuisce a questo sostegno dedicato ai giovani il 2% della dotazione prevista per i pagamenti diretti.

Questo strumento, in continuità con la programmazione 2014-2020, è rivolto a coloro che vengono definiti come giovani agricoltori e prevede un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile, di valore pari al 50% del valore medio dei titoli per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, per un numero massimo di 90 ettari ammissibili.

L’importo è di circa 87 euro ad ettaro ed è, quindi, ottenuto moltiplicando il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 50% del valore medio dei titoli all’aiuto a livello nazionale.

I giovani agricoltori che hanno iniziato a beneficiare del “pagamento giovani” nel 2022 o anni precedenti, continuano a beneficiare del pagamento, fino al completamento del quinquennio.

Dal 2023, l’importo è 87 euro ad ettaro, anche se negli anni precedenti era inferiore o superiore.

L’ammissibilità al sostegno viene riportata e semplificata in tabella 1, l’assenza anche di uno solo di questi requisiti, necessari per essere definito giovane agricoltore, determina l’inammissibilità all’aiuto.

Tabella 2 – Criteri del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

CriteriScelte PSP
Beneficiari (definizione di giovane agricoltore)età inferiore ai 40 anni, nell’anno di presentazione della domanda; insediamento per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già insediate nei cinque anni antecedenti la prima presentazione di una domanda nell’ambito del regime di pagamento di base o di sostegno al reddito di base per la sostenibilità. detenga il possesso di almeno uno tra: titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, economico; diploma di scuola secondaria a indirizzo agricolo; diploma di licenza media o diploma scuola secondaria a indirizzo non agricolo, accompagnati da esperienza lavorativa, rispettivamente di almeno tre anni e di un anno, in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale.In ogni caso, è previsto il possesso di un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione, con superamento dell’esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuti da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome
Durata del pagamento5 anni dalla data dell’insediamento.
Percentuale del plafond nazionale2%.
Importo del pagamento87 €/ha
Limite di pagamento90 ettari

Le caratteristiche che deve avere il giovane che si insedia per la prima volta in azienda come “capo azienda”, vengono differenziate a seconda che il nuovo insediamento avvenga come impresa individuale o come società.

Nel primo caso, il nuovo insediamento si considera avvenuto nel momento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come imprenditore agricolo o coltivatore diretto, con contemporanea richiesta di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo. Mentre, nel secondo caso il giovane agricoltore deve dimostrare il controllo effettivo e permanente sulla persona giuridica (detenere una quota rilevante del capitale, partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione della società, provvedere alla gestione corrente della società). Le caratteristiche del controllo a seconda del tipo di società vengono riportate in tabella 3.

Tabella 3 – Requisiti che deve avere il giovane agricoltore per il controllo della società.

Tipo di societàRequisiti per il controllo effettivo e duraturo della società
società di personeSocietà semplice (S.S.) e Società in nome collettivo (snc)Esercita il controllo il giovane agricoltore in qualità di qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.
Società in accomandita semplice (s.a.s.)Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto
società di capitaliSRL, SSRL, SPAEsercita il controllo il giovane agricoltore che rientra in una delle seguenti condizioni: colui che possiede oltre il 30% del capitale sociale e che esercita poteri di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale); colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 30% e riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali: – Amministratore Unico – Amministratore delegato – Presidente del CdA.
Società unipersonale a responsabilità limitata (SRL unipersonale)Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.
Società in accomandita per azioni (S.a.p.A)Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.
società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)Esercita il controllo il giovane agricoltore in qualità di qualunque socio che rivesta una carica che attribuisce il potere di gestione della SCARL secondo la normativa vigente in merito a tali società, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.

sostegno accoppiato al reddito

Il sostegno accoppiato assorbe il 15% delle risorse dei pagamenti diretti.

L’interventi previsti sono i seguenti:

Tabella 4 – misure aiuti accoppiati settore zootecnico

SETTORE ZOOTECNICO
SETTORI%AMMONTARE
Vacche da latte -Latte bovino31%68.625.533
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane – Latte montagna10%20.907.538
Bufale da latte – Latte di bufale1%3.181.029
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico12%27.270.746
Capi bovini macellati, età 12 – 24 mesi, allevati per almeno sei mesi1%3.176.745
Agnelle da rimonta4%7.726.699
Capi ovini e caprini macellati2%5.454.140
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza5%9.998.722
Capi bovini macellati, età 12 – 24 mesi, allevati per almeno sei mesi e aderenti a sistemi di etichettatura o IGP ovvero allevati per almeno dodici mesi30%64.542.834
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte4%7.726.816
ACCOPPIATO MISURE ZOOTECNIA48%218.610.802

Tabella 5 – misure aiuti accoppiati settore delle colture e erbacee ed arboree

SETTORI SEMINATIVI
SETTORI%AMMONTARE
Grano Duro38,6%91.356.852
Protoleaginose5,3%12.726.328
Agrumi6,7%15.907.910
Riso31,3%74.085.407
Barbabietola8,4%19.998.515
Pomodoro4,4%10.453.769
Olio Dop5%11.817.304
ACCOPPIATO MISURE A SUPERFICIE52%236.345.650
COLTURE PROTEICHE%AMMONTARE
Soia44%31.931.056
Leguminose56%39.157.931

Infine l’ammontare del 3% dei pagamenti diretti saranno destinati al fondo mutualistico nazionale pubblico per la gestione del rischio.

Il Piano strategico nazionale, sempre all’interno del I pilastro, prevedono gli interventi settoriali nei settori dell’ortofrutta, vino, olio di oliva, apicoltura e, novità già anticipata prima, anche per il settore pataticolo, al quale viene destinato un plafond di 6 milioni di euro annui. L’obiettivo delle risorse investite in questi interventi è quello di garantire, in una logica di maggiore integrazione delle filiere, il rafforzamento delle posizioni di mercato degli agricoltori.

In ambito di sviluppo rurale, gli interventi, nel nuovo quadro di governance della PAC, continueranno a essere gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Salvatore Medica

Check Also

calici di stelle

Calici di stelle 2024: quattro temi e tanto buon vino

È tutto pronto per Calici di stelle, l’immancabile appuntamento enologico, a cura del Movimento turismo …