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Come correggere gli errori sul 730

Settembre è arrivato e ancora nell’ambiente fiscale si parla del 730/2016. Questo perché, passata la stagione delle vacanze, è partito il cruciale periodo delle correzioni al modello 730, attraverso l’invio dei modelli integrativi, delle rettifiche o dell’Unico correttivo.
Ma quali sono i modelli che è possibile inviare nel caso in cui non si siano mandati tutti gli elementi utili con il primo invio del modello 730?

730 integrativo
Innanzitutto è possibile inviare il modello 730 integrativo in caso di dimenticanze od omissioni di dati importanti ai fini della dichiarazione dei redditi , qualora diano spazio ad una differenza d’imposta.
Il modello integrativo può essere utilizzato, però, solo nel caso in cui l’integrazione del 730 comporti un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto al 730 originario. Si tratta di un nuovo modello 730 compilato in tutte le sue parti, in cui viene indicato il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Per avvalersi del 730 integrativo è necessario presentarlo attraverso un Caf o un professionista abilitato come un commercialista o un’associazione di categoria, anche se la presentazione dell’originale è stata effettuata tramite sostituto d’imposta. Ovviamente sarà necessario presentare al Caf o professionista abilitato, tutta la documentazione a supporto dell’integrazione. Il termine per la presentazione del modello 730 è il 25 Ottobre 2016.

In caso si presenti un nuovo 730 in cui è stata barrata la casella “730 integrativo”, si deve fare attenzione ad indicare il codice che identifica il tipo di errore commesso:
• Codice 1: se la rettifica effettuata nel modello dichiarativo determina un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. In questo caso va presentata al Caf o al commercialista la documentazione per l’apposizione del visto di conformità dell’integrazione effettuata; se invece il 730 originario è stato consegnato al sostituto, deve essere esibita tutta la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi.
• Codice 2: quando non siano stati indicati nel 730 originario tutti gli elementi utili all’identificazione del sostituto che deve effettuare il conguaglio. In questo caso, occorre presentare un 730 che contenga le stesse informazioni della dichiarazione originaria, tranne quelle nuove riportate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”
• Codice 3: se ci si accorge di aver commesso degli errori sia riguardo ai dati del sostituto di imposta che quelli relativi a dimenticanze e/o errori che comportino, una volta corretti, un maggior credito, un minor debito o un’imposta uguale a quella risultante dal 730 originario.

730 rettificativo
In caso di errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, va presentato il modello 730 rettificativo, dandone tempestiva comunicazione allo stesso, in modo da consentire l’immediata elaborazione del nuovo modello. Il sostituto d’imposta o il Caf in questione devono correggere il modello 730 e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito, attraverso l’elaborazione di un nuovo modello 730-3 sul quale viene barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo. Il termine per il 730 rettificativo è il 10 novembre 2016.

Unico correttivo
In alternativa, il contribuente può correggere l’errore attraverso il Modello Unico 2016 entro il 30 settembre. È obbligato a tale soluzione nel caso in cui l’integrazione o la rettifica comporti un minor credito o un maggior debito. In quest’ultimo caso, le somme dovute dovranno essere versate attraverso la procedura del ravvedimento operoso. La correzione attraverso Unico può avvenire anche oltre il 30 settembre, avvalendosi del termine più lungo per la presentazione del modello Unico per l’anno successivo, quindi entro il 30 settembre 2017.

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