Il Tar del Lazio ha rigettato le istanze di consumatori e operatori contro il regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) in materia di diritto d’autore su internet.
Le norme sul copyright, stabilite dall’Authority, sono entrate in vigore tre anni fa dopo aver avuto l’approvazione di Michael Barnier, commissario per il mercato unico dell’Unione europea, che le definì “conformi al quadro legislativo europeo”. L’innovativo regolamento, che prevede azioni di contrasto contro le violazioni del copyright sul web, ha però scatenato diverse reazioni polemiche da parte di giuristi, associazioni di consumatori e operatori del settore. Sotto accusa, in particolare, il ruolo assunto dall’Agcom per un’ipotetica “sostituzione” alla magistratura ordinaria, ma anche alcuni punti controversi del testo, come le definizioni di “opera digitale” e “gestori”. Altre controversie hanno riguardato tempi e modalità per la rimozione dei contenuti illegali.
Ora il Tribunale amministrativo sembra mettere la parola fine, almeno per il momento (sono stati già annunciati ricorsi), riconoscendo la sussistenza di poteri regolamentari e di vigilanza esercitati da Agcom attraverso i quali ha anche la facoltà di adottare le misure ritenute necessarie per porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d’autore, attraverso interventi che si pongono in concorrenza e non in sostituzione di quelli già attribuiti all’autorità giudiziaria.
“La sentenza del Tar è l’ennesima conferma della correttezza dell’operato di Agcom, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale – è il commento del commissario Agcom Francesco Posteraro. “A tre anni dalla sua entrata in vigore, il regolamento, ormai unanimemente riconosciuto come una best practice a livello europeo, rappresenta un solido ancoraggio istituzionale nella lotta contro la pirateria e per una sempre più efficace tutela della proprietà intellettuale – conclude il commissario.
Il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” mira a proteggere i detentori del copyright e promuove “lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e la corretta fruizione delle stesse”. La definizione di “opera digitale” è contenuta al Capo I del testo, dove si legge che è “un’opera o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica”. Il detentore dei diritti può ricorrere alla procedura di notice and take down, cioè segnalare il presunto illecito al fornitore di servizi (tipo Facebook o YouTube, che hanno appositi strumenti per farlo). Poi può segnalarla alla stessa Agcom tramite un apposito modulo.
In caso di violazioni di carattere “massivo”, l’authority può arrivare a chiedere, entro 35 giorni (12 per casi gravi) dalla ricezione dell’istanza originaria, la disabilitazione completa dell’accesso, provvedimento previsto sempre per portali con sede all’estero.
La sentenza del Tar è l’ultimo tassello di un lungo percorso iniziato a settembre 2014, quando il Tribunale amministrativo del Lazio rinviò la palla alla Corte Costituzionale avanzando dubbi sulla legittimità delle nuove regole. Quindici mesi dopo la Consulta si espresse salvando il regolamento. Il procedimento tornò quindi al Tar del Lazio che si è pronunciato, appunto, a favore dell’Authority.
(Gi.Ca.)
UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
