Scatterà dal 19 aprile 2017 l’obbligo dell’indicazione dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia, da applicare su tutte le confezioni relative a latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. Il decreto che stabilisce ciò è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ad inizio anno.
Il nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte Uht, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
“Vogliamo garantire la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori -è il commento del ministro delle Politiche agricole, Martina. “Con la sperimentazione dell’origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il ‘made in Italy’. Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori. L’Italia – conclude il ministro – continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari, perché è una chiave decisiva per la competitività e la distintivita’ dei modelli agricoli”.
COSA CAMBIERA’ – Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
- a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
- b) “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “origine del latte: Italia”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.
(Gi.Ca.)