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Apprendistato: sgravio contributivo per le assunzioni

apprendistato

Approvato lo sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove.

A renderlo noto è l’Inps che, in base alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la circolare del 18 giugno 2021, n. 87, riassume la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni, le condizioni per l’applicazione dello sgravio e fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS

Nello specifico, lo sgravio si applica:

  • per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto;
  • per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.

L’esenzione contributiva è stata prorogata per il 2021.

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