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Coronavirus, Conte firma nuovo Dpcm: ecco quali attività rimangono aperte

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile.  Questo è quanto prevede il Dpcm varato dal governo con le nuove restrizioni. “Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23/3/20 e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11/3/20 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020”, si legge nel testo.

Un provvedimento che ha immediatamente scatenato le critiche sia delle opposizioni che dei sindacati, che denunciano come le molte attività lasciate aperte mettano a repentagli la salute dei lavoratori: “Riteniamo inadeguato rispetto a questo obiettivo il contenuto del decreto e inaccettabile il metodo a cui si è giunti alla sua definizione”.

Ma vediamo nello specifico cosa prevede il decreto del presidente del Consiglio e quali attività possono rimanere aperte.

All’articolo 1 del Dpcm si legge:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice

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